(massima n. 1)
Non risponde alla finalitą di regolamentare la circolazione stradale degli autoveicoli, onde evitare gli intralci alla circolazione mediante leventuale imposizione del divieto di fermata degli stessi in una determinata strada o zona (come consentito dagli artt. 6 e 7 del codice della strada), lordinanza sindacale con la quale si vieta la fermata dei veicoli su tutto il territorio comunale se effettuata al fine di contrattare prestazioni sessuali a pagamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenendo la predetta ordinanza viziata da eccesso di potere, la disapplicava annullando lordinanza ingiunzione irrogata per violazione dellordinanza stessa).