Il TAR Torino, con la sentenza n. 90 del 17 gennaio 2018, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Il caso sottoposto all’esame del TAR ha avuto come protagonista due soggetti, i quali avevano impugnato la delibera del Consiglio comunale di Torino, con la quale era stata confermata la concessione ai residenti dell’abbonamento annuale per i parcheggi nella sottozona di residenza, approvando le relative tariffe, differenziate in base all’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
Nello specifico, il ricorrente aveva impugnato tale delibera, lamentando “l’irragionevolezza e l’eccessiva onerosità della tariffa massima di 180,00 euro”.
Secondo i ricorrenti, in particolare, con la delibera in questione il Comune avrebbe violato gli artt. 3, 57 e 97 Cost., nonché gli artt. 7 e 36 del Codice della Strada e l’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Il TAR, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dai due ricorrenti, confermando la legittimità della delibera impugnata.
Evidenziava il TAR, infatti, che, con la delibera in questione, il Comune di Torino aveva dato applicazione all’art. 7, primo comma, lettera f) del Codice della Strada, il quale prevede che, nei centri abitati, sia possibile individuare delle “aree destinate al parcheggio, sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe”.
Secondo il Tar, inoltre, la decisione del Comune, “di assoggettare a tariffa progressiva l’utilizzo particolare del sedime stradale”, non appariva né “abnorme” né “sproporzionata”, “in relazione all’obiettivo di diminuire il numero di automobili che circolano e parcheggiano nel centro abitato cittadino”.
Rilevava il TAR, infine, che la commisurazione della tariffa all’ISEE rispondeva “a legittime istanze di equità sostanziale”, in quanto consentiva di “applicare un onere differenziato in relazione alla condizione economica dell’abbonato, per la compartecipazione al costo della manutenzione delle strade e dei servizi pubblici”.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR rigettava i ricorsi, confermando la legittimità della delibera comunale impugnata.