(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’art. 7, comma primo, secondo il quale nei centri abitati i comuni possono con ordinanza del sindaco limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione dagli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale (lettera b), consente (lettera a), in forza del richiamo al precedente art. 6, comma quarto) all’ente proprietario della strada di stabilire con ordinanza «obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada», obblighi e limitazioni tra i quali agevolmente si colloca il dovere di esporre il permesso (nella specie, imposto dal regolamento del Comune di Lucca), strumentale alla disciplina della circolazione, che, in quanto limitata, impegna chi ne sia autorizzato a consentire il controllo anche in sua assenza (nel caso in esame il ricorrente deduceva di essere stato autorizzato a sostare nell’area pedonale, lamentando l’illegittimità del regolamento comunale, secondo il quale la mancata esposizione del permesso equivale alla sua assenza).