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Articolo 5 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Regolamentazione della circolazione in generale

Dispositivo dell'art. 5 Codice della strada

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2.

2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.

3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

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Consulenze legali
relative all'articolo 5 Codice della strada

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Silvia O. chiede
venerdė 03/06/2022 - Piemonte
“Vivo e lavoro a omissis, dallo scorso anno il sindaco autorizza l'associazione degli 8 commercianti del paese ad organizzare 4 giorni l'anno bancarelle sulla strada provinciale che attraversa il paese per incentivare un po' le loro vendite ; a tutti i residenti e titolari di studi professionali viene precluso l'accesso e l'uscita in auto da attività, cortili, ecc ;
fino a 2 anni fa succedeva una volta l'anno ed era ragionevole; teoricamente a chiunque chieda di organizzare un evento il sindaco autorizza di chiudere tutto e paga con denaro pubblico polizia locale e successiva pulizia strade ? I residenti e professionisti quali strumenti hanno per rivendicare il loro diritto di accesso a case e studi professionali?
Io faccio il medico e nei fine settimana faccio libera professione, ho qualche possibilità di vedermi riconosciuto il diritto a me e pazienti di accedere al cortile dove c'è il parcheggio dello studio?”
Consulenza legale i 13/06/2022

Gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della strada consentono ai Comuni di regolamentare la viabilità comunale stabilendo, anche in via temporanea e/o in relazione a specifiche vie o tratti di esse, le modalità di accesso ed i relativi orari, l'eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni e così via.
Dato che l’adozione di tali provvedimenti coinvolge necessariamente anche valutazioni di carattere discrezionale, il sindacato del Giudice amministrativo non può -come regola generale- entrare nel merito del provvedimento andando a criticare le scelte operate dall’Amministrazione.
La giurisprudenza in materia, comunque, ha fissato almeno i seguenti punti fermi:

  1. questi provvedimenti assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del Sindaco (T.A.R. Milano, sez. III, 13 aprile 2018, n. 1012; T.A.R. Torino, sez. II, 27 luglio 2016, n. 1077; T.A.R. Roma, sez. II, 03 giugno 2010, n. 15012);
  2. è necessario che le finalità perseguite dalla P.A. siano attinenti alle esigenze della viabilità e della sicurezza nella circolazione stradale e non ad altri obiettivi che esulano dalle competenze comunali (T.A.R. Firenze, sez. I, 19 aprile 2022,n. 524).

Nel caso di specie, perlomeno sulla base di quanto emerge dal quesito, potrebbe forse ravvisarsi un profilo di illegittimità relativo al punto 1, che però da solo non è sufficiente a soddisfare le esigenze indicate nel quesito.
Infatti, pure se i futuri atti venissero adottati dal Dirigente e non dal Sindaco, non si ridurrebbero i disagi causati dalla chiusura della strada.
Si segnala, tuttavia, una decisione interessante, che ha chiarito che “il corretto esercizio del potere di chiusura della strada presuppone tuttavia anche una preventiva informazione della cittadinanza…Per quanto riguarda, invece, il dovere di informazione nei confronti della residua cittadinanza, in particolare dei frontisti, siano essi privati o esercenti attività commerciale, si ritiene che l'obbligo informativo preventivo, oltre ad essere implicitamente ricavabile dalle citate disposizioni del codice della strada (il dovere di preavviso, se prescritto nei confronti dell'utente della strada, a maggior ragione è prescritto nei confronti del frontista), discende direttamente dall'articolo 97 della Costituzione (invocato dal ricorrente) e ancor prima da un dovere civico e assioma di civilità che impone alla pubblica amministrazione di intrattenere corrette relazioni con il cittadino. Si ritiene che il frontista possa pretendere dalla pubblica amministrazione che lo informi con congruo preavviso, nei limiti del possibile, delle sue intenzioni di volere chiudere la strada (specialmente, se questa è situata all'interno del centro abitato), al fine di consentirgli di organizzarsi nella maniera dovuta e di evitargli inconvenienze inutili. Così, ad esempio, il frontista privato può velocemente tirare fuori dal garage l'autovettura (che altrimenti rimarrebbe inutilizzabile per tutta la durata del divieto) e, per quanto riguarda il caso in esame, il negoziante frontista può affrontare a livello organizzativo nella maniera da lui ritenuta più opportuna, il probabile minor afflusso di clienti autoveicolati (ordinare meno merce deperibile, informare a propria volta la clientela ecc.)” (T.A.R. Bolzano, sez. I, 24 gennaio 2013, n. 21).

Sulla base di tutto quanto sopra illustrato, si sconsiglia -almeno in questa fase- di percorrere la via giurisdizionale, in quanto non è la più indicata per raggiungere il risultato sperato.
Pare più opportuno, invece, rivolgersi direttamente al Comune per iscritto, preferibilmente raccogliendo le adesioni degli altri residenti, segnalando i disagi e le necessità ad essi procurati e chiedendo che se ne tenga conto nei futuri provvedimenti, alla luce dei principi affermati dalla sentenza da ultimo citata.