Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Definizione e classificazione delle strade

Dispositivo dell'art. 2 Codice della strada

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

  1. A - Autostrade;
  2. B - Strade extraurbane principali;
  3. C - Strade extraurbane secondarie;
  4. D - Strade urbane di scorrimento;
  5. E - Strade urbane di quartiere;
  6. E-bis - Strade urbane ciclabili;
  7. F - Strade locali;
  8. F-bis - Itinerari ciclopedonali.

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

  1. A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
  2. B- Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
  3. C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
  4. D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
  5. E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
  6. E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi(2).
  7. F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
  8. F-bis - Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza vulnerabile della strada(3).

4. È denominata «strada di servizio» la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade «statali», «regionali», «provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune.

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:

  1. A - Statali, quando:
  2. a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
  3. b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
  4. c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
  5. d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
  6. e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
  7. B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
  8. C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
  9. D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.

9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell’ordinamento militare.

Note

(1) Inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003 e da ultimo modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 9 ottobre 2010.
(2) La lettera E-bis è stata inserita dall'art. 49 comma 5-ter lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76.
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera 0b), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

Massime relative all'art. 2 Codice della strada

Cass. civ. n. 5532/2017

Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, cod. strad., e non altre. È, pertanto, illegittimo e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche «minime» della «strada urbana di scorrimento», in base alla definizione recata dal comma 2, lett. d), del citato art. 2 cod. strad.

Cass. civ. n. 3253/2012

I tratti delle strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con più di diecimila abitanti sono sempre di proprietà comunale, ai sensi dell’art. 2, settimo comma, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada), a nulla rilevando che non sia avvenuta alcuna consegna formale dall’amministrazione regionale o provinciale a quella comunale, né che la giunta comunale non abbia adottato il provvedimento di individuazione dei suddetti tratti stradali ai sensi dell’art. 4, quarto comma, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Cass. civ. n. 4495/2011

A carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire, per sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che, in applicazione dell'art. 2043 c.c. piuttosto che dell'art. 2051 c.c., aveva ritenuto il fondo stradale ghiacciato un evento imprevedibile ed infrequente in una giornata invernale soleggiata).

Cass. civ. n. 7742/2010

A norma dell’art. 2, comma 7, del Codice della strada, le strade urbane di cui al comma 2, lettere D), E) ed F), del medesimo articolo, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti; ne consegue che, ai fini dell’individuazione dell’ente proprietario della strada inclusa nel centro abitato di un Comune — il quale proprietario è competente, ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 11, del codice della strada, ad autorizzare l’apertura di accessi e ad irrogare la sanzione amministrativa per l’apertura di accessi senza autorizzazione — non è sufficiente il mero dato topografico, ma è necessario accertare se il Comune abbia un numero di abitanti superiore o inferiore a diecimila.

Cass. civ. n. 27366/2009

La controversia promossa dai comproprietari di un fondo accessibile tramite una strada vicinale, nei confronti dei proprietari dei fondi finitimi e del Comune, per ottenere, previa disapplicazione della deliberazione comunale di declassamento da uso pubblico ad uso privato dell’anzidetta strada, la declaratoria della sua «natura vicinale», nonché il ripristino del relativo tracciato, in parte smantellato dai proprietari convenuti in giudizio, e, infine, l’affermazione di responsabilità del Comune per non aver impedito detto smantellamento della strada a seguito del suo declassamento, spetta alla cognizione del giudice amministrativo, giacché in essa viene in discussione non già un comportamento della P.A. iure privatorum, bensì la legittimità, o meno, dell’esercizio del potere autoritativo della stessa P.A. nella classificazione delle strade vicinali, da ascriversi alla materia del governo del territorio e dell’urbanistica, devoluta alla giurisdizione esclusiva di detto giudice.

Cass. civ. n. 28549/2008

In tema di concessione in uso esclusivo a privati di beni demaniali, il giudice ordinario conosce di ogni controversia relativa agli obblighi derivanti da rapporti di natura privatistica che accedono a quello di concessione - come il rapporto di appalto o di subconcessione fra il concessionario ed il terzo per l'esercizio del pubblico servizio o l'utilizzazione del bene pubblico - quando l'Amministrazione concedente resti totalmente estranea a detto rapporto derivato e non possa quindi ravvisarsi alcun collegamento tra l'atto autoritativo concessorio e il rapporto medesimo. Quando, invece, l'Amministrazione è in qualche modo partecipe del rapporto di subconcessione, per averlo espressamente previsto ed autorizzato nello schema del rapporto concessorio, opera la regola generale che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative a concessioni amministrative, di cui all'art. 5, primo comma, legge n. 1034 del 1971 (nella specie, le S.U. hanno ritenuto devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa da un terzo nei confronti del concessionario della rete autostradale, per l'annullamento degli atti della procedura di affidamento in subconcessione dell'esercizio delle aree di servizio esistenti sull'autostrada stessa, affermando che quella che si svolge nelle aree di servizio è, nel complesso, un'attività strumentale e pertinente alla concessione della rete autostradale e, perciò, qualificabile in termini di pubblico servizio ).

Cass. civ. n. 17350/2008

Ai fini della definizione di «strada», è rilevante, ai sensi dell’articolo 2, comma primo, del nuovo Codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall’ultimo inciso del comma sesto del l’articolo 2, ai sensi del quale anche le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma primo, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l’opposizione avverso il verbale di contestazione del divieto di sosta su strada privata aperta al pubblico).

Cass. civ. n. 6006/2008

L'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall'articolo 879, comma secondo, c.c. per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacché il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini dell'applicazione della norma citata, attiene più che alla proprietà del bene, piuttosto all'uso concreto di esso da parte della collettività.

Cass. civ. n. 8837/2007

L’articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 105 prevede che, per i tratti di strada che attraversano abitati di Comuni con popolazione non superiore a ventimila abitanti, e che fanno parte della rete stradale provinciale, giusta la lettera c) dell’articolo 7 della legge 12 febbraio 1958 n. 126, resta ferma la competenza dei comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comunque interferenti con i suddetti tratti di strada; pertanto, incombe sull’amministrazione provinciale, al fine di escludere la propria responsabilità da cattiva manutenzione di una strada inserita nella predetta rete provinciale, l’onere di provare l’attraversamento del centro abitato e di consentire il riferimento a dati statistici che permettano di identificare la popolazione del centro abitato attraversato come inferiore ai 20.000 abitanti e, in difetto di tale prova, l’amministrazione risponde dei danni derivanti dal non assolvimento degli obblighi di manutenzione tra i quali vanno ascritti anche quelli provocati dalla mancata eliminazione e segnalazione ai passanti delle insidie esistenti nella sede stradale. (Nella specie, relativa ad azione risarcitoria per lesioni causate da ferri sporgenti dalla grata di copertura di un tombino, la S.C. ha anche escluso l’applicabilità dell’art. 6 della legge n. 319 del 1976, riguardante il riparto di competenze per la gestione dei servizi di fognatura e smaltimento delle acque).

Cass. civ. n. 7763/2007

Ai proprietari, o concessionari, delle autostrade previste dall’art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in considerazione della possibilità di svolgere un’adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l’insorgere di cause di pericolo per gli utenti, in linea generale, è applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. (Nella specie — immissione improvvisa di un cane nella carreggiata autostradale e scontro con un’autovettura —, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile l’art. 2043 c.c., escludendo l’applicabilità dell'art. 2051 c.c. ed il nesso di causalità fra la condotta della concessionaria e l’evento infortunistico).

Cass. civ. n. 15383/2006

La presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile — all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto — esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta delle stesso da parte di terzi, sotto tale profilo assumono, soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia. Alla stregua di tale principio, con particolare riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti. Ne deriva che, alla stregua di tale criterio, mentre in relazione alle autostrade (di cui già all'art. 2 del D.P.R. n. 393 del 1959, ed ora all'art. 2 del D.L.vo n. 285 del 1992), attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, si deve concludere per la configurabilità del rapporto custodiale, in relazione alle strade riconducibili al demanio comunale non è possibile una simile, generalizzata, conclusione, in quanto l'applicazione dei detti criteri non la consente, ma comporta valutazioni ulteriormente specifiche. In quest'ottica, per le strade comunali — salvo il vaglio in concreto del giudice di merito — circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.

Cass. civ. n. 8204/2006

L’accertamento in ordine alla natura pubblica di una strada presuppone necessariamente l’esistenza di un atto o di un fatto in base al quale la proprietà del suolo su cui essa sorge sia di proprietà di un ente pubblico territoriale ovvero che a favore del medesimo ente sia stata costituita una servitù di uso pubblico e che la stessa sia destinata all’uso pubblico con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell’ente medesimo, senza che sia sufficiente a tal fine l’esplicarsi di fatto del transito del pubblico né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica o l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell’amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta. (Nella specie, relativa all’azione proposta da un frontista contro gli autori di comportamenti lesivi del suo diritto di passaggio su una strada realizzata con la copertura di un torrente, la S.C. ha cassato la sentenza di accoglimento della domanda, essendo risultato dagli accertamenti di merito che la strada non apparteneva al Comune, ma ad un consorzio, che ne aveva dato al comune soltanto l’affidamento in concessione).

Cass. civ. n. 1136/1996

La responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c. per danni derivanti da insidie stradali postula che essa sia proprietaria della strada nella quale l’evento dannoso si è verificato. Pertanto, poiché le strade statali e provinciali continuano ad appartenere a tali enti, ai sensi dello art. 7, lett. c), legge 11 febbraio 1958, n. 126, come modificato dall'art. 2 del nuovo codice della strada, anche nei tratti di attraversamento dei comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti, deve escludersi la responsabilità del Comune per omissioni attinenti alla manutenzione di detti tratti di strada, facendo carico tale obbligo all’ente proprietario essendo limitate le attribuzioni dei comuni dalla legge 28 febbraio 1967, n. 10 alla sola installazione e gestione dei servizi urbani.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 2 Codice della strada

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Antonino G. chiede
mercoledì 16/06/2021 - Lombardia
“Buongiorno, sono comproprietario di una strada a fondo chiuso nella quale vi sono 4 proprietà compresa la mia, da anni il comune a più volte tentato di farla diventare ad uso publico nonostante mi sia sempre opposto anche con l'intervento dell'allora difensore civico nel 2007 che stabiliva che non spettava al comune regolare la sosta. Circa un mese fà i vigili mi davano la multa x divieto di sosta e nonostante i miei tentativi, con documentazione della proprietà e lettera del difensore civico non hanno voluto annullarla. Preciso che da sempre esistono un cartello "divieto di accesso proprietà privata" e numerosi altri di "divieto di sosta-proprietà privata" oltre a tre pietre con scritta "pp" cementate nell'asfalto. Successivamenteho delimitato i confini della mia proprietà con una striscia gialla e sostituito la caditoia che si era rotta e il comune mi ha fatto un verbale x imbrattamento della pavimentazione perchè il tratto di strada è stato inserito nel piano del PGT.
Volevo sapere la Vs opinione per fare ricorso e Vi sarei molto grato se potete rispondermi rapidamente in quanto mi scadono i termini. Cordiali saluti”
Consulenza legale i 28/06/2021
Secondo la giurisprudenza, la definizione di strada rilevante ai fini dell’applicabilità del relativo Codice non dipende dalla natura pubblica o privata del bene, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico (Cassazione civile, sez. II, 05 giugno 2018, n. 14367).
Proprio l’uso pubblico è infatti l’elemento discriminante per giustificare, per ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada, come conferma anche l’art. 2, comma 6, del Codice laddove equipara le strade vicinali, che sono per definizione di proprietà privata, alle strade comunali (Cassazione civile, sez. II, 25 giugno 2008, n. 17350).
In particolare, le decisioni in materia danno rilievo all'uso concreto cui il luogo è destinato, e cioè alla circostanza che esso sia soggetto, anche solo di fatto, al transito abituale di un numero indeterminato o indiscriminato di persone esplicanti una facoltà corrispondente all'uso della pubblica via (Cassazione civile sez. III, 01 marzo 2007, n. 4793; Cassazione civile, sez. I, 27 novembre 1998, n. 12046).
Solo quando ricorra tale ipotesi, il Comune può esercitare il potere di regolare la circolazione su una strada di proprietà privata, nonché di infliggere le relative sanzioni ai soggetti che violino le norme del Codice.
Così, la giurisprudenza ha confermato la sanzione inflitta per occupazione di una strada privata, in quanto la via era liberamente accessibile, collegata alla rete viaria pubblica per assenza di alcun tipo di chiusura o di cartelli inibitori indicanti la proprietà privata, inserita, con una propria denominazione, nella toponomastica comunale, e dotata di numerazione civica e di pubblica illuminazione, nonché di un cartello pubblico indicante l'assenza di sbocco (Cassazione civile, sez. VI, 21 dicembre 2012, n. 23733).

Quanto ai rispettivi diritti esistenti sulla via in discorso, va poi considerato che le strade private possono essere gravate da servitù di uso pubblico, le quali si costituiscono, per quanto qui interessa, per usucapione o per dicatio ad patriam.
L’usucapione di una servitù pubblica di passaggio su una strada privata presuppone che concorrano contemporaneamente tre condizioni:
  • la prima consiste nell'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati uti cives in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione uti singuli, cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata;
  • la seconda consiste nella oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù;
  • la terza consiste nel protrarsi dell'uso per il tempo necessario all'usucapione, ossia venti anni (Cassazione civile, sez. II, 29 novembre 2017, n. 28632).
La dicatio ad patriam consiste nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima (Cassazione civile sez. II, 14 giugno 2018, n. 15618; Cassazione civile, sez. II, 21 febbraio 2017, n. 4416).
L’inclusione nell’elenco delle strade comunali, invece, determina una semplice presunzione circa l’esistenza dell’uso pubblico, priva di natura costitutiva e perciò superabile con la prova contraria della natura privata della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività (Cassazione civile, SS.UU., 23 dicembre 2016, n. 26897; Cassazione civile, sez. II, 19 ottobre 2015, n. 21125).
In applicazione di tali principi, è stata dunque giudicata illegittima la classificazione di una strada privata come ad uso pubblico attuata dal Comune nello strumento urbanistico generale in mancanza dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano la costituzione di una servitù (T.A.R. Milano, sez. II, 13 giugno 2019, n. 1346).

Secondo quanto si legge nel verbale di contestazione allegato al quesito, le sanzioni per pretese violazioni del Codice della strada sono state applicate sull’unico presupposto che il tratto di strada in parola sarebbe “previsto nel documento di piano del PGT del Comune di omissis come tratto di viabilità”.
Come visto, però, tale circostanza non è di per sé sufficiente ad attrarre una strada privata tra quelle ad uso pubblico nell'accezione data dalla giurisprudenza sopra riportata, soprattutto considerato che - stando a quanto emerge dalla documentazione allegata al quesito - si tratta di una strada senza uscita a servizio delle abitazioni ivi esistenti e, dunque, presumibilmente interessata dal transito dei soli residenti e non di un pubblico indeterminato di persone.
Nel nostro caso, inoltre, si nota che - perlomeno da quanto si legge nella nota del Difensore civico - non paiono sussistere le condizioni necessarie a riconoscere la costituzione di una servitù a favore della collettività.
Pertanto, nella fattispecie sembra possibile impugnare il verbale di contestazione elevato dalla Polizia locale almeno sotto l’aspetto della indebita occupazione di suolo pubblico contestata ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice.
Meno probabile, invece, è l’accoglimento di un eventuale ricorso in merito alla violazione relativa alla segnaletica, stante la previsione dell’art. 38, c. 10, del Codice, che vieta anche sulle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera di segnaletica irregolare, cioè non conforme al Regolamento di attuazione.

In ogni caso, per evitare il ripetersi in futuro della stessa situazione e che decorra il termine ventennale per l’usucapione, vista l’apparente indisponibilità della P.A. a considerare le istanze del proprietario, è opportuno valutare la possibilità di rivolgersi al Giudice per ottenere una sentenza che accerti una volta per tutte l’inesistenza della servitù di uso pubblico mediante una actio negatoria servitutis.


Leonardo B. chiede
mercoledì 11/04/2018 - Marche
“Una strada, classificata in mappa come vicinale, da oltre cinquanta e più anni non viene più utilizzata per l'uso pubblico ed il proprietario del terreno limitrofo ed i suoi successori l'hanno da sempre coltivata. La strada si trova fuori dal centro abitato, non ha toponomastica, non ha servizi, nè illuminazione, non collega altre vie pubbliche ed è situata in aperta campagna. Su detta strada, inserita nell'elenco delle strade pubbliche, il comune ha autorizzato un privato a collocarvi una condotta di acqua, sempre di natura privata. L'attuale proprietario del fondo vuole agire per far negare la servitù di passaggio della condotta sulla parte di strada da sempre coltivata.Essendo la strada di natura vicinale e non più utilizzata da immemorabile tempo all'uso pubblico, il proprietario del fondo può agire nei confronti di chi ha posizionato la condotta e nei confronti dell'ente sul presupposto che la parte di strada interessata debba presumersi, secondo il criterio delle presunzioni legali, di sua proprietà in quanto strada vicinale e, quindi, di natura privata in base all'art. 3 punto 52 Codice della Strada, e non demaniale ?”
Consulenza legale i 17/04/2018
Non può assolutamente mettersi in dubbio che la strada vicinale, come disposto dall’art. 3 n. 52 del codice della strada (D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni), sia una strada di natura privata, situata fuori dai centri abitati e destinata ad un uso pubblico.
La sua natura privata, infatti, si fa discendere semplicemente dal fatto che essa appartiene pur sempre ai proprietari dei fondi che vi si affacciano, mentre il suo uso pubblico si sostanzia in una servitù di passaggio riconosciuto in favore della collettività dei cittadini.

In termini ancora più pratici avremo che, mentre il c.d. sedime della strada rimane di proprietà di coloro che sono titolari dei terreni latistanti, all’ente pubblico viene riconosciuto un diritto reale di transito ex art. 825 c.c.
Diverse possono essere le forme di costituzione di questo diritto reale di transito, potendosi spaziare dall’usucapione, al titolo negoziale e finanche a quell’antico istituto conosciuto dal diritto romano della c.d. dicatio ad patriam (consistente nell’accordo tra i diversi proprietari interessati, volto a mettere a disposizione del pubblico la strada, sottoponendola all’uso della collettività).
Tuttavia, nell’esaminare tale tipologia di strade non ci si può fermare soltanto alla lettura della norma sopracitata.

Infatti, altra norma di sicuro interesse, almeno per la soluzione del nostro caso, è quella contenuta nell’art. 2 comma 6 lettera d) dello stesso codice della strada, il quale dispone che “Ai fini del presente codice, le strade > sono assimilate alle strade comunali”.
Ciò però deve intendersi nel senso che l’assimilazione della strada vicinale a quella comunale non può che valere ai soli fini della circolazione stradale, mentre non può per nulla incidere sul regime della proprietà della strada gravata dall’uso pubblico; in tal senso, dunque, spettano al Comune territorialmente competente, e per esso ovviamente al Sindaco, le funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali.

A ciò si aggiungano le seguenti altre considerazioni:
  1. la circostanza che quella strada risulti classificata in mappa come vicinale, e sia dunque iscritta nell’elenco delle strade gravate da uso pubblico, non può assumere natura costitutiva, potendo al più rivestire funzioni meramente dichiarative, nel senso che ciò pone in essere una presunzione iuris tantum di uso pubblico, superabile con la prova contraria della inesistenza di tale diritto di godimento da parte della collettività (in tal sez. V senso si vedano Corte di Cassazione, Sez. II Civ. con sentenza n. 4938 del 24.04.1992; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, sentenza n. 286 del 4 agosto 1994)
  2. in ogni caso, il solo esercizio dell’uso pubblico di una strada privata, esercizio che qui neppure esiste, non comporta la nascita di un diritto pubblico di proprietà o di servitù pubblica, se non in presenza di un titolo di diritto pubblico o privato ovvero del suo acquisto per usucapione con il decorso di venti anni (così T.A.R. Lazio Sez. II sentenza n. 303 del 16 marzo 1993);
  3. la servitù di uso pubblico, infine, deve intendersi pur sempre nel senso che un bene privato viene destinato al servizio di una collettività indeterminata di soggetti uti cives e non uti singuli (cioè per l’uso di un singolo individuo); si ritiene che non sia neppure sufficiente che l’utilizzo della strada avvenga solo in favore di proprietari di fondi vicini.

Alla luce delle considerazioni appena svolte, dunque, non può che concludersi per l’illegittimità del provvedimento adottato dall’ente pubblico in questione, in quanto impositivo di una servitù che potremmo definire di acquedotto coattivo, che va ben al di là degli scopi per cui una strada privata può essere qualificata come vicinale ad uso pubblico, consistenti appunto nel consentire la circolazione stradale.
Peraltro, va ancora sottolineato che, potendo la classificazione in mappa di quella strada come vicinale assumere natura di una semplice presunzione iuris tantum, al fine di dimostrare il contrario sarà sufficiente dare prova del fatto che la medesima non viene più utilizzata da tantissimi anni per un uso pubblico, risultando perfino coltivata (anche quest’ultima si ritiene possa essere prova alquanto facile da fornire in un eventuale giudizio).

A questo punto, dunque, ciò che si consiglia è di proporre in prima battuta istanza all’ente pubblico per l’annullamento in autotutela del provvedimento con il quale è stata autorizzata la servitù di acquedotto, facendosi rilevare che un tale tipo di servitù, pur prevista dall’art. 1033 c.c. tra le servitù coattive, necessita per la sua costituzione dell’accordo delle parti (risultante da contratto regolarmente trascritto) ovvero di un provvedimento giurisdizionale, mentre l’art. 1032 c.c. consente la sua costituzione con atto dell’autorità amministrativa soltanto “nei casi specialmente determinati dalla legge”.
In tale istanza sarà opportuno porre ben in evidenza che l’area di sedime di quella strada vicinale è pur sempre di proprietà privata e che l’uso pubblico non può andare al di là della circolazione stradale, così come i provvedimenti che il Comune ha il potere di emettere non possono avere diversa finalità.

E’ chiaro che l’art. 21 nonies della Legge 241 del 1990, sulla base del quale si ha il diritto di chiedere l’annullamento in autotutela del provvedimento emesso, rimette alla pubblica amministrazione la scelta discrezionale di utilizzare o meno il potere di autotutela, con la conseguenza che la stessa amministrazione, a fronte della domanda di riesame, non avrà alcun obbligo di rispondere.
In tal caso, non resterà altra soluzione che quella di ricorrere all’autorità giudiziaria, al fine di ottenere una sentenza che riconosca l’inesistenza di una servitù di uso pubblico su quella strada (in quanto inserita solo in mappa come vicinale, ma in effetti utilizzata per altri fini da tempo immemorabile), nonché la condanna del vicino a rimuovere la condotta ivi posizionata, in assenza di valido titolo per compiere tale opera.

Anonimo chiede
domenica 30/04/2017 - Trentino-Alto Adige
“Spett. Brocardi,
Sono proprietaria di una casa con giardino, ove abito con la mia famiglia, e di una piccola strada di circa 270 metri quadrati (45 x 6); strada da me acquisita nel 1980 nella situazione giuridica e di fatto tuttora esistente, e che, dalla pubblica via consente l’accesso, pedonale e carraio, alla mia abitazione e ad altri quattro fondi che godono di un diritto di passo e ripasso a piedi e con mezzi su tutta la sua estensione.
Da molto tempo ormai, nonostante la presenza di idonea segnaletica (divieto di fermata e di sosta su ambo i lati) e le mie continue rimostranze verbali e scritte, i proprietari dei fondi dominanti (e non solo) che, tra l’altro, ben si guardano dal partecipare a qualsivoglia attività manutentiva, anche di minuto mantenimento (pulizia, sgombero neve, ecc.) ostentano di fatto, con i comportamenti – talvolta anche arroganti -, il diritto di parcheggiare le proprie autovetture e/o quelle dei loro aventi causa (visitatori, artigiani ecc.), pur avendo la possibilità di farlo all’interno dei rispettivi fondi ed in presenza, sulla pubblica via, di idonei stalli – sia pure a pagamento – quasi sempre disponibili.
Questa situazione, da me espressamente tollerata per brevi periodi e/o per temporanee esigenze di carico e scarico in modo da mantenere sereni i rapporti di buon vicinato, pur non impedendo o limitando l’accesso alla mia abitazione, costituisce pur sempre una temporanea – benché continua – lesione di un mio diritto che ne risulta, di fatto e di diritto, affievolito, soprattutto in qualche caso, anche per diverse giornate consecutive.
Questo ancor più nel caso in cui i confinanti debbano soddisfare le più svariate esigenze manutentive delle rispettive proprietà; infatti abbastanza frequentemente, sulla stradina in questione, vengono parcheggiati automezzi di artigiani e/o allestiti piccoli ed improvvisati cantieri senza che alcuno si degni di chiedere il permesso, informando la sottoscritta sui tempi e le modalità di occupazione. Di contro alle mie rimostranze – sempre esternate in modo civile – vengono dedotte le più svariate motivazioni, talvolta – come già anticipato – in modo arrogante ed offensivo.
La cosa, tra l’altro, oltre che infastidirmi per una questione di diritto, mi preoccupa non poco soprattutto per quanto riguarda eventuali responsabilità – anche di ordine penale – che, direttamente o indirettamente, potessero derivare per danni, a persone e cose, che dovessero accadere sulla mia proprietà, posto che, tra l’altro, non mi sembra – almeno per quanto posso direttamente osservare – che queste lavorazioni, sia pure di piccola o media entità, vengano svolte nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.
Pertanto dal momento che, prima o poi, di fronte a reiterati comportamenti illegali, non potrò più limitarmi – anche per una questione di immagine – a delle semplici rimostranze – verbali o scritte che siano -, desidero acquisire un Vostro qualificato parere circa le più appropriate azioni legali da intraprendere e, soprattutto, conoscere, sulla scorta di consolidata giurisprudenza, quali siano i margini di una loro positiva conclusione, dal momento che, personalmente, non nutro molta fiducia nell’operato della magistratura, spesso orientato – in analoghe casistiche – a comprendere e/o giustificare i comportamenti illegali, piuttosto che salvaguardare i principi e i diritti sanciti dal nostro Ordinamento Giuridico. In altre parole desidero capire se valga la pena intraprendere una qualche eventuale azione legale senza correre il rischio di ritrovarmi, oltre che con il danno, anche con le beffe: ciò anche in considerazione del fatto che, proprio recentemente, la magistratura trentina ha concluso una analoga vertenza archiviando il caso.
A corredo di questa mia esposizione dei fatti, che spero sufficientemente chiara ed esaustiva, fornisco alcune fotografie, che documentano varie situazioni succedutesi nel tempo.
Del tutto recentemente poi sono venuta a conoscenza che ambedue i condomìni, corrispondenti alle p. ed. 4090 e p. ed. 4182, confinanti “a filo” con la stradina sopracitata, sarebbero intenzionati a realizzare una isolazione “a cappotto” dei rispettivi edifici: tale isolazione però, nella facciata di confine con la nota stradina, verrebbe – per l’entità del suo spessore, pari normalmente 12/15 cm – ad occupare in modo permanente la mia proprietà, riducendo per due lunghi tratti (rispettivamente ml. 8,50 e ml. 11,50 circa) la larghezza della strada stessa.
Anche per tale problematica gradirei conoscere il Vostro parere, sia in merito alla probabilità che tale intervento possa essere efficacemente contrastato, sia alle eventuali azioni da intraprendere.
Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.

Consulenza legale i 08/05/2017
La materia sulla quale si è chiamati ad esprimere un parere è stata in diverse occasioni oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza, la quale sembra favorevolmente orientata a voler riconoscere tutela a chi si trova costretto a subire comportamenti del genere di quelli lamentati.

Intanto si ritiene interessante segnale il parere 2507/2016 del 29 aprile 2016, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti si è occupato delle strade private ad uso pubblico e nel quale, richiamando la nozione che di strada dà l’art. 2 comma 1 del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nel quale si definisce strada "l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali"), ha sancito che ogni strada di natura privata, per il solo fatto di permettere l’accesso a tutte le altre case che nel corso del tempo vi vanno sorgendo e di collegare tali case alla pubblica via, diventa ad uso pubblico, ma nello stesso tempo continua a rimanere privata perché su terreno di proprietà privata, il quale non ha formato oggetto di esproprio da parte del Comune.

La destinazione ad uso pubblico di tale strada legittima il diritto di chiedere l'autorizzazione al Comune volta ad installare la segnaletica stradale, con la conseguenza che, secondo quanto previsto dall'art. 38 comma 10 del Codice della Strada, la Polizia Municipale potrà elevare le multe (rectius: sanzioni amministrative) nelle strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico e che i fruitori di tale strada saranno tenuti a rispettare i segnali stradali in base a quanto indicato dal comma 2 del medesimo articolo 38 del Codice della Strada.

Questo viene confermato anche dall'art.75 del D.P.R.16 dicembre 1992, n.495 che al comma 2 recita: “I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private..”
Quest’ultima norma, tuttavia, mette in evidenza che il campo d'azione della Polizia Municipale si limita alle strade private di uso pubblico, ma non può estendersi alle strade private di uso privato, e ciò per la semplice ragione che se la strada privata è chiusa da cancelli o sbarre che ne limitino la circolazione al pubblico, il vigile non potrà fisicamente accedervi per controllare che vi siano irregolarità nella sosta.
Il parere del Ministero dei Trasporti specifica anche che nelle strade private ad uso privato la segnaletica, se presente, deve essere conforme a quella prevista dal Codice della Strada e non può essere di fantasia, e ciò in conformità a quanto previsto nel già citato art. 38 comma 10 del Codice della Strada.

Detto questo, dunque, una prima soluzione pratica e più immediata potrebbe essere quella di eliminare il cancello di ingresso, in modo da far sì che la strada interessata possa assumere la natura di strada privata ad uso pubblico, con tutte le conseguenze favorevoli che ne potranno derivare (ossia, possibilità di intervento della Polizia Municipale ed anche, se necessario, di un carroattrezzi).

Qualora, invece, comprensibili esigenze di sicurezza inducano a non voler adottare tale soluzione, obbligato sarà il ricorso all’autorità giudiziaria nei termini che qui di seguito si specificheranno.
Intanto va detto che di tale materia si sono occupati sia la giurisprudenza di legittimità che quella di merito, ed in particolare si segnalano da ultimo la sentenza del Tribunale di Nola del 4 febbraio 2014 nonché la sentenza della Corte di Cassazione n. 27940 del 13 dicembre 2013, le quali hanno in particolare trattato il problema abbastanza diffuso della sosta selvaggia nel cortile condominiale, fattispecie per certi versi analoga a quella in esame.

Secondo le citate sentenze, in casi come quello di specie sarebbe possibile ricorrere alla tutela possessoria, disciplinata nel nostro ordinamento dall’art. 1168 c.c., norma la quale prevede che chi è stato violentemente ed occultamente spogliato dal possesso può chiedere, entro un anno dallo spoglio, di esserne reintegrato.
In particolare, si ritiene che sussistano entrambi gli elementi richiesti dalla predetta norma, ossia:
- l’elemento oggettivo che coincide con la perdita del potere di fatto sulla cosa che spetta anche agli altri aventi diritto;
- l’elemento soggettivo che coincide con la volontà del soggetto o dei soggetti che esercitano lo spoglio di agire contro la volontà degli altri possessori.

Nel caso di specie la privazione del possesso e della detenzione del bene si materializza nell’utilizzo improprio della stradella privata da parte di coloro che ne hanno diritto di passaggio.

Una volta individuata la ricorrenza di entrambi gli elementi, chi ha subito lo spoglio può agire in giudizio tramite una domanda di manutenzione del possesso ( art. 703 cpc).

La prova che la condotta assunta da coloro che fanno un uso scorretto della stradella abbia interferito con l'esercizio del possesso da parte di tutti gli altri aventi diritto può esser data anche a mezzo di rappresentazioni fotografiche.

L'utilizzo improprio della stradella determina il duplice effetto di rendere difficoltoso il transito da parte degli altri abitanti e di inibire a questi stessi l'uso della porzione di stradella occupata; ciò consentirà al giudice investito della relativa controversia di riconoscere il carattere antigiuridico di tale condotta, e di poter ordinare a chi l’abbia posta in essere di lasciare libera la porzione di suolo indebitamente occupata, con condanna al pagamento delle spese processuali.

L’aspetto negativo di tale forma di tutela, però, non è tanto quello di riuscire ad ottenere una sentenza favorevole, quanto quello di mettere concretamente in esecuzione tale sentenza, ossia di riuscire a fare in modo che colui o coloro in danno dei quali sia stata pronunciata vi diano volontaria o coattiva esecuzione (o meglio, continuino a rispettare la sentenza dopo la sua messa in esecuzione coattiva).
Questa è la ragione per cui, malgrado le buone probabilità di ottenere un giudizio favorevole, non si ritiene opportuno consigliare di seguire tale via.

Altra soluzione potrebbe essere quella di agire sul piano penale, e ciò sulla base della soluzione fatta propria dalla Corte di Cassazione, Sez. V Penale n. 603/2012, la quale ha affermato che integra il reato di violenza privata (art. [[n610]] c.p.) non solo la condotta di chi effettua il parcheggio della propria autovettura in modo tale da impedire intenzionalmente a un'altra persona di uscire dal parcheggio comune, ma anche il reiterato rifiuto di spostare l'auto, dovendosi in questo caso ravvisare la costrizione con violenza dell'altrui volontà nel mantenimento stesso della vettura in posizione irregolare.

Un’ultima alternativa può essere quella di adottare un regolamento contrattuale per l’uso della stradella privata, vietando la sosta prolungata lungo tale via (tranne per i casi di evidente ed imprescindibile necessità), prevedendo la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria per il caso di mancato rispetto di tali divieti, e ciò in conformità a quanto previsto dall’art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Si potrebbe anche regolamentare il diritto a procedere con mezzi propri alla rimozione del veicolo parcheggiato negli spazi vietati, affidando ad esempio l'incarico a una impresa specializzata e addebitando al molestatore tutte le spese sostenute per la rimozione e per il ricovero forzato del veicolo.

Per quanto concerne, infine, l’ulteriore problema relativo alla realizzazione di un isolamento a cappotto di alcuni degli edifici prospicienti la stradella, si ritiene che non possa negarsi tale diritto ai rispettivi proprietari, ma che nel contempo si debba fare ricorso alle norme dettate dal codice civile in materia di servitù, ed in particolare alla norma di cui all’art. 1053 c.c. la quale, sebbene dettata in materia di servitù di passaggio coattivo, detta un principio di carattere generale, ossia quello secondo cui al proprietario del fondo servente deve comunque essere riconosciuto il diritto ad essere indennizzato per l’occupazione del suolo, e ciò nella misura prevista dal primo comma dell’art. 1038 c.c.