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Mancata esposizione del ticket di parcheggio: la multa è valida anche se non ci sono le strisce blu

Mancata esposizione del ticket di parcheggio: la multa è valida anche se non ci sono le strisce blu
Secondo la Cassazione, la multa comminata per la mancata esposizione del ticket di parcheggio è valida anche se l'area di sosta non è delimitata dalle strisce blu, essendo sufficiente la presenza di un cartello che indichi la sosta a pagamento.
E’ del 19 ottobre 2017 un’altra interessante pronuncia della Corte di Cassazione in tema di multe comminate per aver parcheggiato in un’area a pagamento senza aver esposto il ticket (Corte di Cassazione, ordinanza n. 24779 del 19 ottobre 2017).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Messina aveva confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace della stessa città aveva rigettato l’impugnazione di una multa, che era stata comminata ad una donna per la violazione dell’art. 7 del Codice della Strada (parcheggio in area a pagamento senza esporre il ticket).

Il Tribunale, in particolare, aveva evidenziato che, dagli accertamenti effettuati in corso di causa, era emerso che la zona di parcheggio in questione era adeguatamente segnalata da un cartello, con la conseguenza che appariva del tutto irrilevante l’assenza delle strisce azzurre di delimitazione dei parcheggi.

Secondo il Tribunale, inoltre, contrariamente da quanto affermato dalla multata, ai fini della validità formale della contestazione, non è necessario che il verbale di contestazione sia notificato in originale, essendo sufficiente la notifica di una copia e non essendo nemmeno richiesta la “attestazione di conformità”.

La multata, ritenendo la decisione ingiusta, aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alla ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto manifestamente infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che, nel caso di specie, il verbale di contestazione era stato “redatto con sistema meccanizzato” e che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S., in caso di contestazione non immediata della violazione, ai sensi dell'art. 201 C.d.S., l'art. 385 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 stabilisce che “il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando”, mentre al trasgressoreviene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando”.

Precisava la Cassazione, inoltre, che, quando, come nel caso di specie, il verbale viene redattocon sistema meccanizzato o di elaborazione dati”, “esso viene notificato con il "modulo prestampato" recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti”, il quale è “parificato per legge al secondo originale o alla copia autentica del verbale”.

Secondo la Cassazione, dunque, “non è invalida la contestazione effettuata mediante notificazione del verbale redatto dal sistema informatico, ancorchè l'atto notificato non rechi l'attestazione di conformità al documento informatico”.

Quanto alla mancata presenza delle “strisce blu” di parcheggio, la Cassazione osservava che, dagli accertamenti effettuati in corso di causa, era emerso che era presente il cartello indicativo della sosta a pagamento e che tale cartello era sufficientea documentare la disciplina dell'area”.

Evidenziava la Cassazione, infatti, che “la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale quando quest'ultima risulti contraddittoria perchè siano assenti o sbiaditi i segnali sull'asfalto”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla multata, confermando integralmente la sentenza impugnata.


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