(massima n. 1)
Nel caso di contestazione della violazione dell’art. 4 dell’abrogato codice della strada il quale consente ai Comuni di disciplinare la circolazione nei centri abitati per aver il trasgressore sostato in zona riservata a specifici autoveicoli, l’accertamento, in sede di opposizione alla relativa ordinanza-ingiunzione, che la zona sia doganale e che il Comune non abbia competenza a disciplinare in essa la circolazione, non consente di ritenere sussistente la violazione in base alla mera rilevazione della presenza, nella zona stessa, del cartello stradale, occorrendo, al fine, l’ulteriore prova della quale è onerato l’organo che ha emesso l’ingiunzione che il cartello sia stato apposto legittimamente dall’autorità competente a disciplinare nella zona la circolazione.