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Articolo 112 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza

Dispositivo dell'art. 112 Codice del processo amministrativo

1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essereeseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.

2. L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione:

  1. a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
  2. b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
  3. c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
  4. d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;
  5. e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblicaamministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

3. Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.

4. [Nel processo di ottemperanza può essere altresì proposta la connessa domanda risarcitoria di cui all'articolo 30, comma 5, nel termine ivi stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario.](1)

5. Il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza.

Note

(1) Comma soppresso dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Spiegazione dell'art. 112 Codice del processo amministrativo

La norma in esame apre il Libro IV del Codice del processo amministrativo, dedicato al giudizio di ottemperanza e agli altri riti speciali. Questo articolo, in particolare, si occupa di dettare alcune disposizioni generali circa il giudizio di ottemperanza.

Per fornire una definizione generale del giudizio di ottemperanza, la dottrina ha chiarito che si tratta di uno strumento processuale previsto per assicurare che sia data attuazione al giudicato.
Esso, invero, è volto a garantire l’attuazione del principio di legalità dell’azione amministrativa e l’effettività della tutela giurisdizionale nei confronti della Pubblica Amministrazione: la norma prevede infatti che i provvedimenti del giudice amministrativo debbano essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.

Quanto ai presupposti dell’azione di ottemperanza, poi, il secondo comma prevede che essa possa proposta per conseguire l'attuazione:
  1. delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato (o delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, come ad esempio il decreto ingiuntivo non opposto dichiarato esecutivo). La giurisprudenza amministrativa ha però chiarito come lo strumento dell’ottemperanza non sia attivabile nei confronti delle sentenze c.d. autoesecutive, cioè quelle che soddisfano l’interesse sostanziale della parte senza necessità di ulteriori atti da parte della P.A.;
  2. delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato (o degli altri provvedimenti ad esse equiparati), al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
  3. delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;
  4. dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.

La norma, conclusivamente, precisa che il descritto ricorso può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza.

Massime relative all'art. 112 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 4676/2019

La finalità dell'azione di ottemperanza di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 104/2010 è quella di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, al giudicato delle sentenze del giudice ordinario divenute definitive.

Cons. Stato n. 4473/2019

Solo qualora il giudicato amministrativo riconosca la fondatezza della pretesa sostanziale, esaurendo ogni margine di discrezionalità nel successivo esercizio del potere amministrativo, sorge in capo all'Amministrazione un'obbligazione il cui oggetto (la prestazione) consiste nel concedere in natura (cioè in forma specifica) il bene della vita di cui è stata riconosciuta la spettanza. E solo in questa ipotesi per il rimedio di cui all'art. 112, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010 è sufficiente che l'impossibilità di ottenere in forma specifica l'esecuzione del giudicato sia riconducibile, sotto il profilo causale, alla condotta del soggetto dal quale si pretende il risarcimento e che tale condotta non risulti assistita da una causa di giustificazione. Se però il giudicato non esaurisce, come è evidente, il margine di discrezionalità dell'Amministrazione, l'illegittimità della condotta non consiste nell'aver negato il bene della vita, ma eventualmente nel ritardo a provvedere o nell'adozione di un provvedimento elusivo del giudicato.

Cons. Stato n. 3614/2019

Il ricorso di cui all'art. 112, comma 5 del D.Lgs. n. 104/2010 proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza ha una natura giuridica diversa tanto dall'azione finalizzata all'attuazione del comando giudiziale, di cui al comma 3 del medesimo art. 112, quanto dall'azione esecutiva in senso stretto di cui al successivo comma 3, ponendosi dal punto di vista logico-sistematico al di fuori del vero e proprio giudizio di ottemperanza.

Cons. Stato n. 3563/2019

La nomina di un commissario ad acta nell'ambito di un giudizio per l'ottemperanza del giudicato è finalizzata alla realizzazione dei principi di pienezza e di effettività della tutela giurisdizionale, consentendo il compimento di ogni attività utile a rendere capienti e, dunque, materialmente aggredibili, i capitoli di bilancio dell'amministrazione pubblica debitrice a ciò destinati.

Cons. Stato n. 3562/2019

Le ordinanze adottate dal giudice dell'esecuzione ex artt. 530 e 553 c.p.c., rese a definizione di un procedimento esecutivo mobiliare e di un procedimento esecutivo presso terzi, possono essere entrambe poste a fondamento del giudizio finalizzato all'esecuzione del giudicato ex art. 112 del D.Lgs. n. 104/2010.

Cons. Stato n. 3561/2019

La finalità del giudizio di ottemperanza di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 104/2010 è quella di conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti, ad esse equiparati, del giudice ordinario, per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato attinente al caso deciso.

Cons. Stato n. 3560/2019

La normativa di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 104/2010 è applicabile anche nelle ipotesi in cui si tratti di controversie riguardanti la mancata esecuzione di pronunce emesse ai sensi della Legge n. 89/2001 atteso che in uno Stato di diritto devono essere previsti rimedi che consentano l'esecuzione coattiva delle pronunce di giustizia e l'effettiva soddisfazione del vincitore della lite, anche nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.

Cons. Stato n. 3552/2019

L'ordinanza adottata dal giudice dell'esecuzione ex art. 530 c.p.c. è annoverabile tra i provvedimenti del giudice civile equiparabili al giudicato con la conseguenza che la stessa può essere posta a fondamento del giudizio per l'ottemperanza del giudicato di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 104/2010.

Cons. Stato n. 3539/2019

L'ordinanza di cui all'art. 530 c.p.c. non è immediatamente satisfattiva della pretesa creditoria azionata e preclusiva, ai sensi dell'art. 5 quinquies L. 24 marzo 2001, n. 89/2001, conseguentemente se non opposta è suscettibile di passare in giudicato e, dunque, soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 112 e 114 del D.Lgs. n. 104/2010.

Cons. Stato n. 3534/2019

La proponibilità del ricorso per l'ottemperanza di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 104/2010 non è preclusa per le controversie concernenti la mancata esecuzione di pronunce emesse ai sensi della Legge n. 89/2001 in coerenza che i principi europei che impongono agli Stati di diritto di prevedere rimedi che consentano l'esecuzione coattiva delle pronunce di giustizia e l'effettiva soddisfazione del vincitore della lite, anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Cons. Stato n. 3527/2019

L'ordinanza ex art. 530 c.p.c. è suscettibile di essere annoverata tra i provvedimenti del giudice civile idonei a decidere una controversia con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 104/2010, in quanto destinata a definire una procedura esecutiva mobiliare, intrapresa dal creditore procedente nei confronti di un'Amministrazione debitrice.

Cons. Stato n. 2/2017

Dal giudicato amministrativo, quando riconosce la fondatezza della pretesa sostanziale, esaurendo ogni margine di discrezionalità nel successivo esercizio del potere, nasce ex lege, in capo all'Amministrazione, un'obbligazione, il cui oggetto consiste nel concedere "in natura" il bene della vita di cui è stata riconosciuta la spettanza.

L'impossibilità (sopravvenuta) di esecuzione in forma specifica dell'obbligazione nascente dal giudicato - che dà vita in capo all'amministrazione ad una responsabilità assoggettabile al regime della responsabilità di natura contrattuale, che l'art. 112, comma 3, c.p.a., sottopone peraltro ad un regime derogatorio rispetto alla disciplina civilistica - non estingue l'obbligazione, ma la converte, ex lege, in una diversa obbligazione, di natura risarcitoria, avente ad oggetto l'equivalente monetario del bene della vita riconosciuto dal giudicato in sostituzione della esecuzione in forma specifica; l'insorgenza di tale obbligazione può essere esclusa solo dalla insussistenza originaria o dal venir meno del nesso di causalità, oltre che dell'antigiuridicità della condotta.

In base agli articoli 103 Cost. e 7 c.p.a., il giudice amministrativo ha giurisdizione solo per le controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione o un soggetto ad essa equiparato, con la conseguenza che la domanda che la parte privata danneggiata dall'impossibilità di ottenere l'esecuzione in forma specifica del giudicato proponga nei confronti dell'altra parte privata, beneficiaria del provvedimento illegittimo, esula dall'ambito della giurisdizione amministrativa.

Nel caso di mancata aggiudicazione, il danno conseguente al lucro cessante si identifica con l'interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appalto), sia il danno c.d. curricolare (ovvero il pregiudizio subito dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto). Spetta, in ogni caso, all'impresa danneggiata offrire, senza poter ricorrere a criteri forfettari, la prova rigorosa dell'utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.), e la valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del danno.

Il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell'aggiudicazione impugnata e di certezza dell'aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa. In difetto di tale dimostrazione, può presumersi che l'impresa abbia riutilizzato o potuto riutilizzare mezzi e manodopera per altri lavori, a titolo di aliunde perceptum vel percipiendum che trova il suo fondamento normativo nell'articolo 112, comma 3, c.p.a. (nella versione risultante per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195).

Cons. Stato n. 2769/2016

Il giudizio di esecuzione del giudicato ha la precipua funzione di un controllo successivo del rispetto, da parte dell'Amministrazione, degli obblighi derivanti dal giudicato, al fine di attribuire alla parte vittoriosa in sede di cognizione l'utilità ivi accertata come spettantegli; tale verifica sull'esatta attuazione del giudicato implica la precisa individuazione dei contenuti dell'effetto conformativo derivante dalla sentenza di cui si chiede l'esecuzione, in esito all'interpretazione della sequenza causa petendi - petitum - decisum.

Con il rimedio del ricorso per esecuzione del giudicato può essere lamentata non solo la totale inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato e, cioè, la mancanza di qualsivoglia attività esecutiva, ma anche la sua attuazione inesatta, incompleta o elusiva, per mezzo, cioè, dell'adozione di atti che violano o eludono il comando contenuto nella sentenza di cui si chiede l'esecuzione.

Cons. Stato n. 11/2016

L'esecuzione del giudicato amministrativo (sebbene quest'ultimo abbia un contenuto poliforme), non può essere il luogo per tornare a mettere ripetutamente in discussione la situazione oggetto del ricorso introduttivo di primo grado, su cui il giudicato ha, per definizione, conclusivamente deciso; se così fosse, il processo, considerato nella sua sostanziale globalità, rischierebbe di non avere mai termine, e questa conclusione sarebbe in radicale contrasto con il diritto alla ragionevole durata del giudizio, all'effettività della tutela giurisdizionale, alla stabilità e certezza dei rapporti giuridici (valori tutelati a livello costituzionale e dalle fonti sovranazionali alle quali il nostro Paese è vincolato); da qui l'obbligo di esecuzione secondo buona fede e senza che sia frustrata la legittima aspettativa del privato alla stabile definizione del contesto procedimentale.

In sede di esecuzione del giudicato, l'Amministrazione soccombente a seguito di sentenza irrevocabile di annullamento di propri provvedimenti ha l'obbligo di ripristinare la situazione controversa, a favore del privato e con effetto retroattivo, per evitare che la durata del processo vada a scapito della parte vittoriosa; questa retroattività dell'esecuzione del giudicato non può essere intesa in senso assoluto, ma va ragionevolmente parametrata alle circostanze del caso concreto ed alla natura dell'interesse legittimo coinvolto (pretensivo, oppositivo, procedimentale); tale obbligo, pertanto, non incide sui tratti liberi dell'azione amministrativa lasciati impregiudicati dallo stesso giudicato e, in primo luogo, sui poteri non esercitati e fondati su presupposti fattuali e normativi diversi e successivi rispetto a quest'ultimo.

Nella contrapposizione fra naturale dinamicità dell'azione amministrativa nel tempo ed effettività della tutela, un punto di equilibrio è stato tradizionalmente rinvenuto nel principio generale per cui l'esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile; sicché la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell'interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica medesima; anche per le situazioni istantanee, però, la retroattività dell'esecuzione del giudicato trova, peraltro, un limite intrinseco e ineliminabile (che è logico e pratico, ancor prima che giuridico), nel sopravvenuto mutamento della realtà - fattuale o giuridica - tale da non consentire l'integrale ripristino dello status quo ante (come esplicitato dai risalenti brocardi factum infectum fieri nequit e ad impossibilia nemo tenetur) che semmai, ove ne ricorrano le condizioni, può integrare il presupposto esplicito della previsione del risarcimento del danno, per impossibile esecuzione del giudicato, sancita dall'art. 112, co. 3, c.p.a.

Nell'ipotesi di annullamento in s.g. di un provvedimento amministrativo discrezionale e di azione avente ad oggetto attività discrezionale non ancora esercitata dall'amministrazione, si assiste alla formazione di un giudicato che contiene una regola incompleta ed il sindacato non può estendersi all'intero rapporto controverso, dato che ciò costituirebbe uno sconfinamento nel merito amministrativo da parte del giudice e di conseguenza, un possibile eccesso di potere giurisdizionale.

Le sentenze pregiudiziali interpretative della Corte di Giustizia hanno la stessa efficacia vincolante delle disposizioni interpretate: la decisione della Corte resa in sede di rinvio pregiudiziale, dunque, oltre a vincolare il giudice che ha sollevato la questione, spiega i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto. La sentenza interpretativa pregiudiziale della Corte di Giustizia è, quindi, equiparabile ad una sopravvenienza normativa, la quale, incidendo su un procedimento ancora in corso di svolgimento e su un tratto di interesse non coperto dal giudicato ha determinato non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la medesima situazione giuridica.

L'interpretazione da parte del giudice amministrativo di una norma di diritto interno in termini contrastanti con il diritto dell'Unione Europea, secondo quanto risultante da una pronunzia della Corte di Giustizia successivamente intervenuta, dà luogo alla violazione di un "limite esterno" della giurisdizione, rientrando in uno di quei "casi estremi" in cui il giudice adotta una decisione anomala o abnorme, omettendo l'esercizio del potere giurisdizionale per errores in iudicando o in procedendo che danno luogo al superamento del limite esterno. In questi "casi estremi" si impone la cassazione della sentenza amministrativa indispensabile per impedire che il provvedimento giudiziario, una volta divenuto definitivo ed efficace, esplichi i suoi effetti in contrasto con il diritto comunitario, con grave nocumento per l'ordinamento europeo e nazionale e con palese violazione del principio secondo cui l'attività di tutti gli organi dello Stato deve conformarsi alla normativa comunitaria.

Cons. Stato n. 9432/2016

L'ottemperanza davanti al giudice amministrativo di sentenze definitive del giudice civile, secondo quanto previsto dall'art. 112, comma 2 lett. c), del c.p.a., può essere richiesta «al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato», e, quindi, per dare esecuzione a specifiche statuizioni rimaste non eseguite e non anche per introdurre nuove questioni di cognizione che sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto la sentenza di condanna che non contiene l'esatta determinazione della somma dovuta, costituisce titolo esecutivo solo a condizione che dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione possa procedersi alla quantificazione con un'operazione meramente matematica; in assenza di tali requisiti, la domanda di esecuzione davanti al giudice amministrativo di una condanna generica, relativa cioè al pagamento di una somma non determinata nel suo ammontare e non determinabile in modo pacifico, risulta inammissibile, trattandosi di sentenza che non costituisce valido titolo esecutivo.

La sentenza con la quale il giudice ordinario abbia dichiarato il diritto del lavoratore o dell'assicurato a ottenere spettanze retributive o pensionistiche e abbia condannato il datore di lavoro o l'ente previdenziale al pagamento dei relativi arretrati "nei modi e nella misura di legge" oppure "con la decorrenza di legge", senza precisare in termini monetari l'ammontare del credito complessivo già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo (per difetto del requisito di liquidità del diritto portato dal titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.), qualora la misura della prestazione spettante all'interessato non sia suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche, eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza e debba essere effettuata per mezzo di ulteriori accertamenti giudiziali, previa acquisizione dei dati istruttori all'uopo necessari, non potendo il creditore, in tal caso, agire in executivis ma dovendo richiedere la liquidazione in un distinto giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione.

Cons. Stato n. 5394/2015

Non può ritenersi inammissibile un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su di un decreto ingiuntivo per mancanza di prova documentale da parte del ricorrente del fatto che il debito oggetto del decreto ingiuntivo è tuttora insoluto (peraltro nell'importo parziale precisato dalla ricorrente, essendo stati pagati alcuni acconti) alla data della proposizione del ricorso ed a quella del passaggio in decisione, atteso che nei rapporti civili il creditore dà prova sufficiente del suo credito mediante la produzione del titolo esecutivo, essendo semmai il debitore onerato a sollevare le eventuali eccezioni e darne la prova. Un ricorso per esecuzione del giudicato formatosi su di un decreto ingiuntivo non può ritenersi inammissibile per nullità dell'atto di precetto, perché non conforme alla disposizione innovativa del decreto legge n. 83/2015, che ha parzialmente modificato l'art. 480 c.p.c.; infatti, per la proposizione del ricorso per ottemperanza, non è necessaria la previa notifica del precetto.

Cons. Stato n. 5012/2015

La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma rileva anche nei processi in corso, ma non incide sugli effetti irreversibili già prodottisi. Ciò perché la retroattività degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità incontra un limite negli effetti che la stessa, ancorché successivamente rimossa dall'ordinamento, abbia irrevocabilmente prodotto qualora resi intangibili dalla preclusione nascente o dall'esaurimento dello specifico rapporto giuridico disciplinato dalla norma espunta dall'ordinamento giuridico oppure dal maturare di prescrizioni e decadenze ovvero, ancora, dalla formazione del giudicato.

Cons. Stato n. 4977/2015

Le pronunce integrative del giudicato (che danno luogo al fenomeno del c.d. giudicato "a formazione progressiva") possono essere emesse dal giudice amministrativo adito in sede di ottemperanza solo ove si tratti di dare esecuzione a sentenze del giudice amministrativo e non anche quando la controversia riguardi sentenze di giudici appartenenti ad altre giurisdizioni; in quest'ultimo caso, infatti, i momenti di cognizione ammessi possono essere solo quelli strettamente consequenziali o connessi al giudicato, non essendo concepibili momenti di cognizione autonomi, in relazione a sopravvenienze o spazi lasciati bianchi dal giudicato, perché diversamente ragionando si altererebbero le regole sul riparto di giurisdizione e l'ottemperanza diventerebbe la sede per attribuire al giudice amministrativo spazi di cognizione riservati ad altre giurisdizioni.

Il potere interpretativo del giudicato, che è consustanziale al giudizio di ottemperanza in quanto giudizio d'esecuzione e quindi può incidere anche su diritti soggettivi, quando concerne pronunce di un ordine giudiziario diverso dal giudice dell'ottemperanza, si deve esercitare solo sugli elementi interni del giudicato stesso e non su questioni, domande o vicende esterne al giudicato, la cui valutazione spetta alla cognizione del giudice munito di giurisdizione; in sede interpretativa, quindi, la potestas iudicandi del giudice amministrativo è limitata alla sola interpretazione del contenuto dei giudicato con esclusione di un sindacato integrativo basato su elementi esterni e sopravvenuti.

L'esigenza di certezza, propria del giudicato, ossia di un assetto consolidato degli interessi coinvolti, non può proiettare l'effetto vincolante nei riguardi di tutte le situazioni sopravvenute di riedizione di un potere, ove questo, pur prendendo atto della decisione del giudice, coinvolga situazioni nuove e non contemplate in precedenza. La questione si pone invece ove la riedizione del potere si concreti nel valutare differentemente, in base ad una nuova prospettazione, situazioni che, esplicitamente o implicitamente, siano state oggetto di esame da parte del giudice; in tal caso non può escludersi in via generale la rivalutazione dei fatti sottoposti all'esame del giudice.

Cons. Stato n. 2690/2015

L'art. 112, comma 3, c.p.a., come modificato dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, ormai prevede che, in sede di ottemperanza, può essere proposta anche "azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione". Nel testo precedente, la disposizione legava l'azione risarcitoria ai "danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato". Sulla scorta della nuova formulazione normativa, deve ritenersi che il codice del processo amministrativo non considera l'ipotesi che una sentenza di accoglimento del ricorso - che, pertanto, afferma l'intervenuta lesione della posizione giuridica sostanziale (e, in particolare, dell'interesse legittimo) - possa non trovare "sbocco" in forme di riparazione, le quali possono essere sia di tipo "ripristinatorio" (a seconda dei casi, sia attraverso l'adozione di un provvedimento di contenuto favorevole all'interessato, sia attraverso il ripristino delle condizioni di esercizio del potere amministrativo), sia di tipo risarcitorio o "per equivalente", laddove vi sia impossibilità di esecuzione del giudicato.

Cons. Stato n. 2450/2015

Il vizio di elusione del giudicato si realizza allorché la P.A. cerchi di realizzare il medesimo risultato con un'azione connotata da un manifesto sviamento del potere, mediante l'esercizio di un potestà che, quantunque ascrivibile ad altra funzione, in realtà si rivela identica all'oggetto del giudicato ed è in palese carenza dei presupposti che la giustificano. Invero, la P.A. è tenuta non solo ad uniformarsi alle indicazioni rese dal giudicato, che è il proprium dell'effetto conformativo ed a determinarsi nei limiti imposti nel dictum giudiziale, ma anche a prendere in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione, valutando non solo i profili oggetto del giudicato, ma anche quelli comunque rilevanti per provvedere sull'oggetto della pretesa fatta valere.

Cass. civ. n. 6494/2015

Il giudizio di ottemperanza, specie nel caso in cui sia stato denunciato un comportamento della P.A. elusivo o violativo del giudicato, comporta una triplice operazione: a) di interpretazione del giudicato, al fine di individuare il comportamento doveroso per la P.A. in sede di ottemperanza; b) di accertamento del comportamento in effetti tenuto dalla medesima Amministrazione; c) di valutazione della conformità del comportamento tenuto dall'Amministrazione a quello che avrebbe dovuto tenere. Gli errori nei quali incorra il G.A. nel compimento delle indicate operazioni ed i vizi che inficiano la motivazione sugli stessi punti, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano confinati all'interno della giurisdizione medesima e sono insindacabili dalla Corte di Cassazione.

Cons. Stato n. 260/2014

Ai sensi dell'art. 112 Cod. proc. amm. l'ipotesi di un'ulteriore decisione sull'ottemperanza può scaturire nei casi in cui l'Amministrazione non ha dato attuazione alia sentenza per il silenzio serbato di fronte alla richiesta del privato o per la sostanziale elusività del suo comportamento, con l'avvertenza che: a) nelle evenienze globalmente contemplate dalla norma, il comportamento omissivo o commissivo censurabile è sempre imputabile alla P.A., come soggetto primariamente responsabile dell'ottemperanza, a norma del comma 1 del citato art. 112; b) qualora invece il giudice abbia provveduto alla nomina di un commissario ad acta, a norma dell'art. 21 stesso codice, non vi è spazio giuridico per dolersi dell'azione o dell'omissione della parte pubblica, in quanto la stessa è stata sostituita nell'ottemperanza e vi è un soggetto diverso incaricato dell'esecuzione, dovendosi inoltre precisare che l'attività del commissario ad acta non è senza controllo, atteso che l'art. 114 comma 5 del codice prevede una particolare azione contro gli atti, esercitabile da chiunque ne abbia interesse, con modalità diverse, in quanto le stesse parti possono agire dinanzi al giudice dell'ottemperanza con reclamo nel termine di sessanta giorni, mentre i terzi estranei al giudicato possono impugnarli con il rito ordinario.

Cons. Stato n. 3339/2013

Ai sensi dell'art. 112 c.p.a., il rimedio dell'ottemperanza è necessariamente delimitato dal giudicato, il quale a sua volta si forma sulla base della pretesa azionata nel precedente giudizio di cognizione e non può da esso esorbitare. Ne deriva che esula dall'ambito del giudizio di ottemperanza, la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso, che comporterebbe un mutamento del titolo vantato e l'apprezzamento di circostanze estranee e tali da poter costituire materia di un'autonoma controversia.

Cons. Stato n. 9/2013

Il decreto decisorio che definisce la procedura innescata dalla proposizione del ricorso straordinario è una decisione di giustizia avente natura sostanzialmente giurisdizionale e caratterizzata, nel regime generale di alternatività, dalla stabilità tipica del giudicato e, quindi, bisognosa di una tutela esecutiva pienamente satisfattoria. Pertanto, è ammissibile il ricorso per ottemperanza al fine di assicurare l'esecuzione del decreto presidenziale dinanzi al Consiglio di Stato in unico grado alla stregua del combinato disposto degli artt. 112, c. 2, lett. b) e 113, c. 1, c.p.a.

Il riconoscimento della competenza in unico grado del Consiglio di Stato anche in sede di ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica che decide il ricorso straordinario non si pone in contrasto con il principio costituzionale del doppio grado di giurisdizione.

Cons. Stato n. 240/2013

Ai sensi dell'art. 112, comma 3, del c.p.a., come riformulato dal D.Lgs. 15 novembre 2011 n. 195, può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza l'azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.

Il provvedimento dell'Amministrazione posto in esecuzione di un'ordinanza cautelare del giudice amministrativo non esime la P.A. dalla responsabilità per i danni causati dallo stesso nel caso di sentenza definitiva contrastante con l'ordinanza cautelare: ed invero la sentenza definitiva ha un effetto caducante su tutti gli ulteriori atti adottati dall'Amministrazione a seguito dell'adozione dell'ordinanza cautelare e per i quali l'Amministrazione si assume i relativi rischi.

Cons. Stato n. 2/2013

Dall'esame della disciplina codicistica emerge che il giudizio di ottemperanza presenta un contenuto composito, entro il quale convergono azioni diverse, talune riconducibili alla ottemperanza come tradizionalmente configurata; altre di mera esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti della Pubblica Amministrazione; altre ancora aventi natura di cognizione, e che, in omaggio ad un principio di effettività della tutela giurisdizionale, trovano nel giudice dell'ottemperanza il giudice competente, e ciò anche a prescindere dal rispetto del doppio grado di giudizio di merito.

La questione relativa all'annoverabilità nell'ambito del giudicato non solo del "dedotto" (ossia di ciò che espressamente è stato oggetto di contestazione ed esame), ma anche del "deducibile" (id est: ciò che, pur non espressamente trattato, si pone come presupposto/corollario indefettibile del thema decidendum) si può porre solo nei riguardi dell'attività oggetto di esame giudiziale, in quanto tale anteriore a quest'ultimo : infatti, l'esigenza di certezza, propria del giudicato, ossia di un assetto consolidato degli interessi coinvolti, non può proiettare l'effetto vincolante nei riguardi di tutte le situazioni sopravvenute di riedizione di un potere, ove questo, pur prendendo atto della decisione del giudice, coinvolga situazioni nuove e non contemplate in precedenza.

Cons. Stato n. 24/2012

L'art. 112 del c.p.a. stabilisce che il giudizio di ottemperanza può essere proposto avverso le sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato. A norma dell'art. 324 del c.p.c. - con enunciazione valida anche nel processo amministrativo ex art. 39 c.p.a. - si definisce passata in giudicato la sentenza avverso la quale non sono ammessi più mezzi di impugnazione. L'art. 327 del medesimo codice, a sua volta, dispone che, prescindendo dall'ipotesi della notificazione alla controparte, la sentenza non può essere oggetto di impugnazione dopo che siano trascorsi sei mesi dalla pubblicazione (il termine di un anno è stato così ridotto dall'art. 46, comma 17, L. 69/2009).

Deve essere accolto il ricorso proposto per l'esecuzione del giudicato con cui si chiede l'ordine all'Amministrazione intimata di provvedere al pagamento delle spese di giudizio. Pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione del confronti dell'Amministrazione delle statuizioni previste dall'art. 114 del codice del processo amministrativo, nonché per la condanna alle spese del presente giudizio.

Cons. Stato n. 3569/2012

In presenza di azioni, nelle quali la domanda di cognizione proposta conduce alla formazione di un giudicato idoneo a produrre un vincolo conformativo pieno sull'esercizio della successiva attività dell'amministrazione e, dunque, idonee a condurre alla formazione di un giudicato che accerta pienamente il rapporto, la legge sopravvenuta non può incidere su questioni coperte dal giudicato ledendo l'affidamento di chi abbia ottenuto il riconoscimento giudiziale definitivo.

Con riguardo a fattispecie in relazione alle quali il sindacato del giudice amministrativo non può estendersi all'intero rapporto controverso dovendo, in ossequio al principio costituzionale di separazione dei poteri, rispettare le sfere di valutazione di esclusiva spettanza della pubblica amministrazione, l'azione di cognizione conduce alla formazione di un giudicato che contiene una regola incompleta lasciando priva di vincoli la futura attività amministrativa che non è stata oggetto di sindacato giurisdizionale, l'eventuale giudizio di ottemperanza ha, pertanto, secondo l'impostazione tradizionale, natura mista di cognizione e di esecuzione, il giudice, infatti, concorre alla definizione della regola del caso concreto dando luogo a quella che viene definita formazione progressiva del giudicato. Ne consegue che, la normativa successiva, potendo occupare gli spazi lasciati liberi dal giudicato, realizza normalmente una successione cronologica di regole di disciplina del potere pubblico.

Cons. Stato n. 18/2012

È ammissibile il ricorso per ottemperanza del decreto di accoglimento di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, adottato a seguito del parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato. Detto decreto integra provvedimento esecutivo del giudice amministrativo (ex art. 112, comma 2 lett. b, c.p.a.), con la conseguenza che il ricorso per ottemperanza si propone, ex art. 113, co. 1, c.p.a. dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica il "giudice che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione si tratta".

Cons. Stato n. 2/2012

L'ordinanza di assegnazione di un credito, emessa nei confronti di una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. all'esito del processo di espropriazione presso terzi, ha attitudine ad avere la forza del giudicato sull'esistenza e sull'ammontare del credito, nonché sulla sua spettanza al creditore esecutante, sicché, quando è definitiva per decorso dei termini di impugnazione, è eseguibile mediante il giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 112, comma 3, lett. c), del Codice del processo amministrativo.

Cons. Stato n. 661/2012

È ammissibile la richiesta di risarcimento del danno per equivalente derivante dalla mancata esecuzione del giudicato proposta direttamente in sede di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato. In primo luogo, non si viola il principio del doppio grado di giudizio di cui all'art. 125 Cost., poiché quest'ultimo comporta soltanto l'impossibilità di attribuire al Tar competenze giurisdizionali in unico grado, non potendo l'art. 125 Cost. comportare l'inverso, perché nessun'altra norma della Costituzione indica il Consiglio di Stato come giudice solo di secondo grado. In secondo luogo, il risarcimento del danno per equivalente costituisce un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica, sicché la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica, in tal senso, del resto, è la formulazione degli artt. 2058 c.c. e 124 c.p.a. (nella specie, il giudice ha ritenuto ammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta in sede di ottemperanza di una sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato il provvedimento di esclusione dalla gara della prima in graduatoria, a seguito della sua mancata esecuzione da parte della stazione appaltante la quale aveva comunque provveduto alla aggiudicazione in favore della seconda).

Il d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195 che ha modificato il comma 3 dell'art. 112 del c.p.a., il quale rende proponibile l'azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, è applicabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio.

Cons. Stato n. 2542/2011

A seguito dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, è ammissibile il ricorso per ottemperanza per l'esecuzione di un lodo arbitrale dichiarato esecutivo e divenuto inoppugnabile.

Cons. Stato n. 1083/2011

Non si può eseguire una pronuncia cautelare sfavorevole all'esclusione da una gara (servizio di vigilanza) di una società prima classificata. La circostanza che la società prima classificata ed esclusa abbia perso la sospensiva non genera alcuno uno specifico obbligo dell'Amministrazione, quanto ai tempi ed ai modi di adozione dei conseguenti provvedimenti per l'affidamento del servizio, obbligo il cui adempimento possa ritenersi esigibile nell'immediato con l'azione di ottemperanza.

Cons. Stato n. 1415/2011

In tema di ottemperanza al giudicato, l'amministrazione è tenuta non solo a uniformarsi alle indicazioni rese dal giudice e a determinarsi secondo i limiti imposti dalla rilevanza sostanziale della posizione soggettiva azionata e consolidata in sentenza, ma anche a prendere diligentemente in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione, valutando non solo i profili oggetto della decisione del giudice, ma pure quelli comunque rilevanti per provvedere definitivamente sull'oggetto della pretesa, all'evidente scopo di evitare ogni possibile elusione del giudicato.

In tema di ottemperanza al giudicato, la p.a. non può pronunciarsi su profili non esaminati nella sede giudiziale, stante l'esigenza di evitare che la realizzazione dell'interesse sostanziale del ricorrente possa essere frustrata dalla reiterazione ad libitum di provvedimenti sfavorevoli, basati su sempre nuovi e inediti supporti motivazionali.

Cass. civ. n. 2065/2011

Il giudizio di ottemperanza è ammissibile in relazione al decreto del Presidente della Regione, che abbia accolto il ricorso straordinario. La decisione su ricorso straordinario è un provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, risulta suscettibile di tutela mediante il giudizio d'ottemperanza. Tale principio si applica, in via analogica, alla decisione resa dal Presidente della Regione Siciliana alla luce della normativa regionale, modellata sulla disciplina dettata per il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

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Consulenze legali
relative all'articolo 112 Codice del processo amministrativo

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Fabio G. chiede
martedì 23/11/2021 - Lombardia
“Spett. Brocardi,

in relazione alla precedenti consulenze con codice di rif. Q2020127767
e Q202128065 desidererei porvi un'ulteriore quesito.

Oggetto: rito Fornero: Spese di lite; riconosciute nell'ordinanza, compensate in sentenza

Effettivamente la pronuncia del giudice dell'opposizione è abbastanza ambigua o quantomeno lascia spazio all'interpretazione di comodo fatta dall'azienda.

Non riesco a comprendere quali possano essere stati gli elementi gravi o meno, che abbiano indotto il medesimo giudice a disporre la compensazione delle spese di lite nella fase di merito ( a mio giudizio in contrasto con quanto dispone l'art.91 cpc) ma considerando gli elementi di causa e le motivazioni che hanno portato il giudice a disporre la soccombenza dell'azienda, nonché il fatto che mi sono costituito nel giudizio di opposizione con la sola memoria difensiva, con le stesse domande della fase sommaria e senza appello incidentale, ritengo che non fosse nelle intenzioni del giudice riformare le spese di lite della fase sommaria, e che, non citando in sentenza le spese della fase sommaria, le stesse le considerasse confermate dalla parte del dispositivo che riporta "...in parziale modifica dell'ordinanza opposta (che per il resto si conferma) "

Peraltro anche nel giudizio di appello, ( azionato sempre dall'azienda ) i giudici hanno riconfermato nel merito tutto quanto stabilito dal giudice delle due fasi del primo grado, condannando nuovamente l'azienda al pagamento delle spese di lite.

Ciò premesso desidererei chiederVi se, riguardo all' ambiguità" della sentenza della sola fase di merito, nel caso si renda necessario, non sia eventualmente possibile avviare una richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza ai sensi dell' ex art. 112 comma 5, c.p.a


Restando in attesa di un Vs. cortese riscontro, porgo

Cordiali saluti


Consulenza legale i 30/11/2021
Il giudizio di ottemperanza è un istituto del codice del processo amministrativo.

La finalità dell'azione di ottemperanza di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 104/2010 è quella di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato delle sentenze del giudice ordinario divenute definitive.
Infatti, il comma 2 dell’art. 112 prevede che la stessa possa essere proposta per conseguire l’attuazione:
a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;
e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblicaamministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Quindi, sebbene il comma 5 del medesimo articolo preveda che tale rimedio possa essere esperito anche per richiedere chiarimenti circa le modalità di ottemperanza, non potrà essere utilizzato nei confronti di qualsiasi sentenza ed in particolare non potrà essere esperito per una sentenza riguardante un lavoratore ed un’azienda privata.


Anonimo chiede
lunedì 21/12/2020 - Puglia
“1. Tizio, ottenuto decreto di condanna del Ministero nell’ambito della legge 89/2001, incardina il Giudizio di Ottemperanza al TAR ma muore prima della fissazione dell’udienza.
2. L’avvocato non essendo stato messo al corrente del decesso di Tizio, viene regolarmente fissata l’udienza di Ottemperanza e con sentenza, passata poi in giudicato, condanna il Ministero a pagare entro 60 giorni l’indennizzo dovuto con contestuale nomina del Commissario ad acta.
DOMANDA: non essendo avvenuto il pagamento entro 60 giorni neanche da parte del Commissario ad acta, gli eredi di Tizio possono incardinare il Reclamo/incidente d’esecuzione?

P.S.
Chiedo che non venga pubblicato il mio nome.”
Consulenza legale i 28/12/2020
Per rispondere al quesito, va premesso che la morte di una delle parti processuali è uno degli eventi che determina l’interruzione del processo, la quale è soggetta nel processo amministrativo pressoché alla stessa disciplina sostanziale già prevista per il processo civile, in forza del richiamo operato dall’art. 79 c.p.a.

Secondo un consolidato principio espresso dalla Suprema Corte, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento a opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti e al giudice (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 09 ottobre 2020, n. 21869; Cassazione civile, sez. II, 09 ottobre 2020, n. 21869; Cassazione civile, sez. II, 07 ottobre 2020, n. 21574).
Ne discende che la circostanza che la morte della parte non sia stata comunicata al difensore (e di conseguenza al Giudice) non pare comportare alcuna particolare conseguenza in merito al provvedimento adottato dal TAR, che rimane fermo, anche se emesso nei confronti di un soggetto che nel frattempo è deceduto.

Tanto chiarito, si nota che, in base all'art. 2909 c.c., estensibile anche alla giurisdizione amministrativa di legittimità, l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice amministrativo fa stato nei confronti delle parti e dei loro eredi o aventi causa (T.A.R. Roma, sez. II, 06 aprile 2016, n. 4161).
Lo stesso principio si applica anche al giudizio di ottemperanza, che può essere proposto, in termini generali, da tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di cognizione concluso con la pronuncia oggetto della domanda di esecuzione, nonché dagli eredi e dagli aventi causa, in coerenza con la nozione di "cosa giudicata" di cui all'art. 2909 c.c. (Consiglio di Stato, sez. VI, 01 dicembre 2017, n. 5634; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 luglio 2017, n. 3758).
Considerato quanto sopra esposto, la risposta al quesito pare dover essere positiva, nel senso che gli eredi sono legittimati ad agire nei confronti dell’inerzia del commissario ad acta nell'ambito del giudizio di ottemperanza.

Anonimo chiede
martedì 23/06/2020 - Puglia
“Il 17.02.2020 è stata emessa una sentenza di ottemperanza ed il Giudice ha assegnato un termine di 60 giorni al Ministero della Giustizia per ottemperare al pagamento dell’indennizzo (Legge Pinto) e contestualmente ha nominato il Commissario ad acta, in caso di inottemperanza del Ministero, senza assegnare un termine per provvedere. Però il Giudice dell’ottemperanza nella parte PQM della sentenza statuisce:
“dà mandato al Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria presso il Ministero della Giustizia per la nomina del Commissario ad acta, onde provvedere in via sostitutiva nel caso di perdurante inerzia dell’autorità ministeriale nei termini di cui in motivazione”.

Dove il giudice specifica “…nei termini di cui in motivazione” in realtà non ha assegnato alcun termine.

In questo caso l’avvocato, constatato che il Ministero non aveva adempiuto nel termine di 60 giorni (calcolati dal 17.02.2020 giorno di comunicazione in via amministrativa della sentenza di ottemperanza) in data 23.06.2020, visto che è a cura del ricorrente comunicare al Commissario ad acta l’inottemperanza del Ministero, ha inoltrato un’istanza con PEC al Commissario ad acta per comunicare appunto l’inottemperanza del Ministero assegnando un termine di 60 giorni (visto che in sentenza non era indicato alcun termine) per ottemperare al pagamento dell’indennizzo altrimenti in caso di inerzia anche del Commissario ad acta (che deve adempiere entro 60 giorni e cioè entro il 22.08.2020) sarà depositato reclamo entro gli ulteriori 60 giorni, ex art. 114 comma 6, e cioè entro il 22.10.2020.

Domanda: è corretta la suddetta procedura visto che il Giudice dell’ottemperanza non ha assegnato alcun termine al Commissario ad acta?

Grazie

P.S.
cortesemente non pubblicate il mio nominativo.”
Consulenza legale i 24/06/2020
La procedura seguita dal legale sembra nel caso di specie corretta.

Infatti, analizzando in modo coordinato e non formalistico la motivazione ed il dispositivo della decisione come riassunti nel quesito, si evince che il sostanziale comando dato dal Giudice alla P.A. è quello di eseguire il pagamento dovuto a favore del ricorrente nel termine di sessanta giorni.
Se tale termine vale nei confronti del Ministero, ne discende che esso –in assenza di diverse disposizioni- varrà anche per il Commissario ad acta, che è semplicemente un organo sostitutivo incaricato di provvedere in caso di inerzia della pubblica amministrazione resistente nel giudizio di ottemperanza.
Del resto, se non si seguisse la soluzione scelta dal legale e indicata nel quesito, l’unica alternativa sarebbe quella di rivolgersi subito al Giudice dell’ottemperanza al solo fine di chiedere la fissazione di un termine nei confronti del Commissario ad acta.
Tale linea d’azione, però, oltre a comportare spese e ritardi, pare sproporzionata in relazione ad una questione come quella di specie, che può essere speditamente risolta in via interpretativa da parte del difensore, senza ricorrere alle vie giurisdizionali.

Per completezza, si rileva, infine, che nel caso specifico non sembra invocabile da parte della P.A., a giustificazione del ritardo, la sospensione straordinaria dei termini procedimentali dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 prevista dall’art. 103, D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020.
Infatti, l’esecuzione della decisione di ottemperanza non implica alcuna particolare attività procedimentale da parte del Ministero (o del Commissario), in quanto si tratta semplicemente di disporre un mandato di pagamento di una somma già liquidata.
Peraltro, tale interpretazione è supportata anche dal fatto che il comma 4 dell’articolo da ultimo citato esclude dall’ambito di applicazione della sospensione dei termini causata dall’emergenza sanitaria diverse categorie di pagamenti, a vario titolo denominati e compresi un elenco che non pare avere carattere tassativo.


Angelo D.B. chiede
martedì 04/02/2020 - Sicilia
“Su un provvedimento di dirigente con il quale, con effetto 1 agosto 2019 venivo sostituito quale Presidente del Collegio dei Revisori di un Comune con altro componente del Collegio, ho presentato ricorso al T.A.R. di omissis chiedendo l'annullamento del predetto provvedimento. In data 31/12 scorso il TAR accoglieva il ricorso e annullava l'atto in questione dichiarando l'illegittimità della sua motivazione. Per tale sentenza l'Ente condannato, pur comunicandomi di ripristinare lo stato ante il provvedimento cassato, lo ha fatto con effetto 1 gennaio e rifiuta di riconoscermi la differenza di compenso spettante quale Presidente dell'Organo di controllo rispetto a quello di componente illegittimamente non erogata, formalmente richiesta con fattura risultante rifiutata. Ho diritto alla riparazione della lesione economica procuratami dall'illegittimo provvedimento dirigenziale? Quale azione mi consigliate per imporne il riconoscimento?”
Consulenza legale i 11/02/2020
La retroattività del giudicato amministrativo è unanimemente riconosciuta e le uniche eccezioni a tale principio generale operano in caso di sopravvenienza di mutamenti della realtà, fattuale o giuridica, tali da non consentire l'integrale ripristino dello status quo ante (Consiglio di Stato, sez. VI, 06 aprile 2018, n.2133; Consiglio di Stato, sez. III, 26 agosto 2016, n.3706).
Pertanto, la Pubblica Amministrazione che sia risultata soccombente in un giudizio di annullamento ha l'obbligo di ripristinare la situazione controversa a favore del privato, con effetto retroattivo, proprio per evitare che la durata del processo vada a scapito della parte vittoriosa (T.A.R. Trieste, sez. I, 12 giugno 2019, n.263).

Nella fattispecie, si osserva che la sentenza oggetto del quesito ha annullato un provvedimento dell’Agosto 2019 di revoca/sostituzione dalla carica di Presidente del collegio dei revisori dei conti comunale.
A seguito dell’annullamento giurisdizionale di tale atto, quindi, l’Amministrazione -per dare una corretta e completa esecuzione a quanto stabilito dal TAR- avrebbe dovuto considerare la revoca come mai avvenuta sotto tutti gli aspetti, compreso quello relativo al compenso connesso allo svolgimento della carica in parola.

Non è noto se la sentenza oggetto del quesito sia passata o meno in giudicato, ma va ricordato che il rimedio generale per ottenere l’adempimento delle decisioni del Giudice amministrativo è il giudizio di ottemperanza disciplinato dagli artt. 112 e ss., D.Lgs. n. 104/2010.
Il comma 2, lettera b), di tale articolo, infatti, ammette l’esperimento dell’azione non solo per le decisioni definitive, ma anche in relazione alle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo.

La giurisprudenza riconosce che nel giudizio di ottemperanza possa essere dedotta come contrastante con il giudicato non solo l'inerzia della P.A. cioè il non facere (inottemperanza in senso stretto) ma anche un facere, cioè un comportamento attivo, attraverso cui si realizzi un'ottemperanza parziale o inesatta ovvero ancora la violazione o l'elusione attiva del giudicato (T.A.R. Roma, sez. III, 10 luglio 2015, n.9316).
É stato precisato, comunque, che l’eventuale nuovo atto emanato dall'Amministrazione può essere considerato adottato in elusione o violazione del giudicato solo nella circostanza in cui da quest'ultimo derivi un obbligo assolutamente puntuale e vincolato (T.A.R. Napoli, sez. VI, 05 marzo 2019, n.1245).

Nel caso di specie, anche se lo scrivente non ha potuto visionare il testo della sentenza richiamata nel quesito, sembrerebbe possibile utilizzare lo strumento del giudizio di ottemperanza al fine di ottenere il pagamento delle somme arretrate, considerato che il diritto al compenso per la carica illegittimamente revocata scaturisce direttamente dall’annullamento del provvedimento comunale impugnato di fronte al TAR.
Qualora, invece, si intendesse ottenere il riconoscimento di danni diversi e non connessi in modo immediato alla sentenza de qua, sarebbe necessario promuovere l’azione risarcitoria per illegittimo esercizio dell'attività amministrativa prevista dall’art. 30, D.Lgs. n. 104/2010, deducendo e provando tutti i pregiudizi ulteriori eventualmente subiti.
A meno che sia stato già fatto, in ogni caso, pare opportuno procedere quanto prima alla notificazione della sentenza del TAR, in modo da accelerare il suo passaggio in giudicato, con la possibilità, laddove si volesse evitare di agire immediatamente in giudizio, di diffidare l’Amministrazione a versare il dovuto richiamando i principi sopra ricordati in tema di retroattività del giudicato amministrativo.


Davide G. chiede
martedì 17/12/2019 - Basilicata
“1) Il Ministero non si è costituito in un giudizio di ottemperanza che comunque è stato condannato e non ha provveduto nei termini al pagamento dell’indennizzo/equa riparazione;
2) rimasto inottemperante il Ministero il Commissario ad acta non si è insediato e ovviamente non ha adempiuto nei termini;
3) la sentenza di ottemperanza non è stata notificata da parte ricorrente poichè è avvenuta la comunicazione in via amministrativa.
Si riportano le parole dei Giudici dell’ottemperanza: "Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente declaratoria dell'obbligo del Ministero di provvedere al pagamento delle suindicate somme, in favore dei ricorrenti, detratto quanto già eventualmente corrisposto per tale titolo, a decorrere dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza si nomina Commissario ad acta... che provvederà nel termine di sessanta giorni dalla data del suo eventuale insediamento al compimento degli atti necessari all'esecuzione della predetta sentenza...".
A questo punto chiedo: se considero l'immediatezza del pagamento che sarebbe dovuta già avvenire ad opera del Ministero (almeno stando alle parole dei Giudici) dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o notificazione se anteriore e considerando i 60 giorni del Commissario ad acta che non si sarebbe nemmeno insediato e quindi sono scaduti i termini assegnati per il pagamento, cosa dovrebbe fare ulteriormente il ricorrente?”
Consulenza legale i 20/12/2019
Il giudizio di ottemperanza è disciplinato dagli artt.112 e ss., d.lgs. n.104/2010 (Codice del processo amministrativo) ed è la specifica azione finalizzata a costringere la Pubblica Amministrazione inadempiente ad eseguire le sentenze esecutive o passate in giudicato emesse in sede amministrativa o civile nei suoi confronti.

L’art. 112, d.lgs. n.104/2010, in primo luogo, dispone che i provvedimenti del Giudice amministrativo debbano essere eseguiti dalla PA e dalle altre parti, passando poi a delineare nel dettaglio i provvedimenti giudiziari dei quali è possibile conseguire l’attuazione in via di ottemperanza, nonché le altre domande che il ricorrente può proporre in tale sede.
Il procedimento viene descritto all’art.114, d.lgs. n.104/2010, che stabilisce anche il possibile contenuto della sentenza in caso di accoglimento del ricorso; in particolare, il Giudice:
a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

Il punto d) viene interpretato in modo abbastanza elastico dalla giurisprudenza, che ammette pacificamente che con la sentenza che condanna l'Amministrazione ai sensi dell’art.112, d.lgs. n.104/2010 il Giudice possa da principio nominare un commissario ad acta che interverrà nel caso di eventuale ulteriore e persistente inadempienza (TAR Napoli, sez. II, 17 giugno 2019, n.3341; TAR Salerno, sez. I, 04 giugno 2019, n.934; TAR Roma, sez. II, 02 aprile 2019, n.4323).
Da quanto si legge nel quesito, si tratta proprio della stessa facoltà che è stata esercitata nel presente caso.

Nella fattispecie, dunque, il commissario ad acta è da considerarsi già validamente ed efficacemente nominato dal Giudice ed è - per questa ragione - già dotato del potere di sostituire la PA inerte e di provvedere al pagamento nel termine di sessanta giorni fissato nella pronuncia di ottemperanza.
Per ottenere le somme dovute, dunque, non è necessario adire nuovamente il Giudice, ma è sufficiente formulare una motivata istanza al commissario indicato nella sentenza, portandolo a conoscenza del fatto che il Ministero non abbia ancora effettuato il versamento ed invitandolo ad esercitare i suddetti poteri sostitutivi.

D. P. chiede
martedì 12/09/2017 - Puglia
“Ricorso Ottemperanza Per Esecuzione Decreto Legge Pinto.

Il 25.07.2016 è stato condannato il Ministero per eccessivo ritardo di una procedura fallimentare in Lecce.

Il 29.07.2016 è stata fatta apporre la formula esecutiva e in pari data notificato il decreto sia all'Avvocatura dello Stato (ricevuto a mani il 29.07.2016) che al Ministero della Gistizia (ricevuto via posta il 16.08.2016).

Il 11.01.2017 è stata inoltrata via PEC presso la Corte d'Appello di ...... la documentazione sostitutiva di certificazione come previsto dalla legge di stabilità 2016.

Il 25.07.2017, essendo decorsi regolarmente sia i 120 giorni che i 180 giorni ulteriori, è stato notificato all'Avvocatura dello Stato Ricorso in Ottemperanza e in pari data è stato effettuato il deposito al TAR.

Il 05.08.2017 l'Avvocatura dello Stato si è costituita con la richiesta di essere sentita in camera di consiglio.

Domanda: Anche se vi è accordo triennale tra Ministero della Giustizia - Banca D'Italia, per effettuare/smaltire i pagamenti degli indennizzi (rientra anche la .......), ai fini della decorrenza dei 180 giorni (oltre ai 120 giorni) è corretto aver inviato, ex Legge Stabilità 2016, la documentazione alla Corte d'Appello di .......... per essere legittimati ad incardinare Ricorso per Ottemperanza al TAR di Lecce ?
Grazie.”
Consulenza legale i 18/09/2017
La legge di stabilità 2016, menzionata nel quesito, ha modificato la Legge 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. Legge Pinto), introducendo l’art. 5 sexies, il quale contiene la disciplina delle modalità richieste per ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della medesima legge.

In forza di tale articolo, il primo passo per poter ottenere la liquidazione delle suddette somme è che il creditore rilasci all’amministrazione debitrice una dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, il cui contenuto è analiticamente determinato dalla medesima norma.

Per quanto concerne il soggetto destinatario di tale dichiarazione, la Direzione Affari giuridici e legali del Ministero della Giustizia ha diffuso sul sito dello stesso Ministero una nota esplicativa, nella quale intanto viene chiarito che, quanto alle modalità di pagamento degli indennizzi, considerato l’elevato numero di condanne riportate dal Ministero della giustizia nei contenziosi ex legge 89/2001, il Dipartimento per gli affari di giustizia, sin dall’aprile 2005, ha delegato la liquidazione delle somme alle singole Corti di appello, “in un’ottica di decentramento e decongestione”, con relativo accreditamento di fondi prelevati dal capitolo 1264 (spetta, pertanto, alla Corte di Appello che ha emesso il decreto di condanna provvedere al pagamento degli indennizzi).

In considerazione di ciò, la dichiarazione che a seguito della Legge di Stabilità 2016 il creditore deve rilasciare all’amministrazione debitrice ex artt. 46 e 47 d.p.r. n.445/2000, unitamente alla relativa documentazione, dovrà essere inviata alla Corte di Appello che ha emesso il decreto di condanna e che sarà tenuta a provvedere al pagamento dello stesso.
Pertanto, poiché nel caso di specie il decreto di condanna è stato emesso dalla Corte d’Appello di ..omissis..., risulta corretta la scelta di inviare a quest'ultima tutta la documentazione prescritta dalla suddetta Legge di Stabilità.

Si tenga conto tuttavia che, a causa dell’elevato numero di decreti di condanna ancora da pagare, è venuto a formarsi un consistente debito, non fronteggiabile se non attraverso un intervento straordinario.
Per tale ragione, il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero ha elaborato un Piano di rientro, reso possibile dalle maggiori risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio 2015-2017 e che si avvale della collaborazione offerta dalla Banca d’Italia per lo smaltimento delle pratiche di pagamento.

Tale Piano prevede che:
  • le Corti di appello continuino ad effettuare il pagamento dei provvedimenti di condanna già emessi nei confronti dell’Amministrazione della giustizia, concentrandosi così, secondo le direttive del Dipartimento per gli affari di giustizia, nella eliminazione dei debiti pregressi;
  • la Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani proceda parallelamente al pagamento dei provvedimenti di condanna dell’Amministrazione sopravvenienti, garantendo la tempestività dei nuovi pagamenti nei termini assegnati dalla legge (120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo), grazie anche all’istruttoria delle pratiche della Banca d’Italia.

Dopo una prima fase di sperimentazione che ha riguardato principalmente la Corte di appello di Roma, a partire dal 1°dicembre 2015 il Piano è stato esteso alle Corti di appello maggiormente gravate dal debito arretrato, ossia:
Caltanissetta, Catanzaro, Genova, Lecce, Napoli, Perugia, Potenza, Roma e Salerno.

Quindi, i decreti di condanna emessi a partire dal 1°settembre 2015 (data del deposito in Cancelleria), dalle predette Corti di appello in composizione collegiale e monocratica (sia con il “vecchio” che il “nuovo” rito), verranno posti in pagamento purché notificati ritualmente al Ministero presso l’ Avvocatura dello Stato.
Per i decreti emessi con il “nuovo” rito, la notifica del ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, dovrà essere effettuata entro 30 giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento.
I beneficiari riceveranno comunicazione dell’avvio della procedura di liquidazione, nonché richiesta della documentazione necessaria per il pagamento, tramite messaggio di posta certificata inviato dalla Banca d’Italia all’indirizzo di posta elettronica del difensore indicato in ricorso.
In mancanza di invio alla Banca d’Italia della documentazione e dei dati richiesti, non sarà possibile procedere al pagamento del decreto.

Ciò che cambia, dunque, è soltanto il soggetto destinatario della notifica del decreto di condanna (identificato adesso nel Ministero presso l’avvocatura dello Stato), nonché il termine per la notifica (fissato in 30 gg. dalla data del deposito del decreto in Cancelleria), adempimenti che sono stati correttamente eseguiti nel caso che ci riguarda.
Nulla è detto, invece, circa il soggetto destinatario della dichiarazione ex art. 5 sexies Legge Pinto, che pertanto continuerà ad identificarsi nella Corte d’Appello che ha emesso il relativo decreto.

Corretto è anche il calcolo dei termini, ossia 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per richiedere il pagamento, a cui vanno sommati i 180 giorni (6 mesi) fissati dal comma 5 dell’art. 5 sexies Legge Pinto per effettuare il pagamento.

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