Cons. Stato n. 4676/2019
La finalità dell'azione di ottemperanza di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 104/2010 è quella di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, al giudicato delle sentenze del giudice ordinario divenute definitive.
Cons. Stato n. 4473/2019
Solo qualora il giudicato amministrativo riconosca la fondatezza della pretesa sostanziale, esaurendo ogni margine di discrezionalità nel successivo esercizio del potere amministrativo, sorge in capo all'Amministrazione un'obbligazione il cui oggetto (la prestazione) consiste nel concedere in natura (cioè in forma specifica) il bene della vita di cui è stata riconosciuta la spettanza. E solo in questa ipotesi per il rimedio di cui all'art. 112, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010 è sufficiente che l'impossibilità di ottenere in forma specifica l'esecuzione del giudicato sia riconducibile, sotto il profilo causale, alla condotta del soggetto dal quale si pretende il risarcimento e che tale condotta non risulti assistita da una causa di giustificazione. Se però il giudicato non esaurisce, come è evidente, il margine di discrezionalità dell'Amministrazione, l'illegittimità della condotta non consiste nell'aver negato il bene della vita, ma eventualmente nel ritardo a provvedere o nell'adozione di un provvedimento elusivo del giudicato.
Cons. Stato n. 3614/2019
Il ricorso di cui all'art. 112, comma 5 del D.Lgs. n. 104/2010 proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza ha una natura giuridica diversa tanto dall'azione finalizzata all'attuazione del comando giudiziale, di cui al comma 3 del medesimo art. 112, quanto dall'azione esecutiva in senso stretto di cui al successivo comma 3, ponendosi dal punto di vista logico-sistematico al di fuori del vero e proprio giudizio di ottemperanza.
Cons. Stato n. 3563/2019
La nomina di un commissario ad acta nell'ambito di un giudizio per l'ottemperanza del giudicato è finalizzata alla realizzazione dei principi di pienezza e di effettività della tutela giurisdizionale, consentendo il compimento di ogni attività utile a rendere capienti e, dunque, materialmente aggredibili, i capitoli di bilancio dell'amministrazione pubblica debitrice a ciò destinati.
Cons. Stato n. 3562/2019
Le ordinanze adottate dal giudice dell'esecuzione ex artt. 530 e 553 c.p.c., rese a definizione di un procedimento esecutivo mobiliare e di un procedimento esecutivo presso terzi, possono essere entrambe poste a fondamento del giudizio finalizzato all'esecuzione del giudicato ex art. 112 del D.Lgs. n. 104/2010.
Cons. Stato n. 3561/2019
La finalità del giudizio di ottemperanza di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 104/2010 è quella di conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti, ad esse equiparati, del giudice ordinario, per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato attinente al caso deciso.
Cons. Stato n. 3560/2019
La normativa di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 104/2010 è applicabile anche nelle ipotesi in cui si tratti di controversie riguardanti la mancata esecuzione di pronunce emesse ai sensi della Legge n. 89/2001 atteso che in uno Stato di diritto devono essere previsti rimedi che consentano l'esecuzione coattiva delle pronunce di giustizia e l'effettiva soddisfazione del vincitore della lite, anche nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.
Cons. Stato n. 3552/2019
L'ordinanza adottata dal giudice dell'esecuzione ex art. 530 c.p.c. è annoverabile tra i provvedimenti del giudice civile equiparabili al giudicato con la conseguenza che la stessa può essere posta a fondamento del giudizio per l'ottemperanza del giudicato di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 104/2010.
Cons. Stato n. 3539/2019
L'ordinanza di cui all'art. 530 c.p.c. non è immediatamente satisfattiva della pretesa creditoria azionata e preclusiva, ai sensi dell'art. 5 quinquies L. 24 marzo 2001, n. 89/2001, conseguentemente se non opposta è suscettibile di passare in giudicato e, dunque, soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 112 e 114 del D.Lgs. n. 104/2010.
Cons. Stato n. 3534/2019
La proponibilità del ricorso per l'ottemperanza di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 104/2010 non è preclusa per le controversie concernenti la mancata esecuzione di pronunce emesse ai sensi della Legge n. 89/2001 in coerenza che i principi europei che impongono agli Stati di diritto di prevedere rimedi che consentano l'esecuzione coattiva delle pronunce di giustizia e l'effettiva soddisfazione del vincitore della lite, anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Cons. Stato n. 3527/2019
L'ordinanza ex art. 530 c.p.c. è suscettibile di essere annoverata tra i provvedimenti del giudice civile idonei a decidere una controversia con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 104/2010, in quanto destinata a definire una procedura esecutiva mobiliare, intrapresa dal creditore procedente nei confronti di un'Amministrazione debitrice.
Cons. Stato n. 2/2017
Dal giudicato amministrativo, quando riconosce la fondatezza della pretesa sostanziale, esaurendo ogni margine di discrezionalità nel successivo esercizio del potere, nasce ex lege, in capo all'Amministrazione, un'obbligazione, il cui oggetto consiste nel concedere "in natura" il bene della vita di cui è stata riconosciuta la spettanza.
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L'impossibilità (sopravvenuta) di esecuzione in forma specifica dell'obbligazione nascente dal giudicato - che dà vita in capo all'amministrazione ad una responsabilità assoggettabile al regime della responsabilità di natura contrattuale, che l'art. 112, comma 3, c.p.a., sottopone peraltro ad un regime derogatorio rispetto alla disciplina civilistica - non estingue l'obbligazione, ma la converte, ex lege, in una diversa obbligazione, di natura risarcitoria, avente ad oggetto l'equivalente monetario del bene della vita riconosciuto dal giudicato in sostituzione della esecuzione in forma specifica; l'insorgenza di tale obbligazione può essere esclusa solo dalla insussistenza originaria o dal venir meno del nesso di causalità, oltre che dell'antigiuridicità della condotta.
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In base agli articoli 103 Cost. e 7 c.p.a., il giudice amministrativo ha giurisdizione solo per le controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione o un soggetto ad essa equiparato, con la conseguenza che la domanda che la parte privata danneggiata dall'impossibilità di ottenere l'esecuzione in forma specifica del giudicato proponga nei confronti dell'altra parte privata, beneficiaria del provvedimento illegittimo, esula dall'ambito della giurisdizione amministrativa.
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Nel caso di mancata aggiudicazione, il danno conseguente al lucro cessante si identifica con l'interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appalto), sia il danno c.d. curricolare (ovvero il pregiudizio subito dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto). Spetta, in ogni caso, all'impresa danneggiata offrire, senza poter ricorrere a criteri forfettari, la prova rigorosa dell'utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.), e la valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del danno.
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Il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell'aggiudicazione impugnata e di certezza dell'aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa. In difetto di tale dimostrazione, può presumersi che l'impresa abbia riutilizzato o potuto riutilizzare mezzi e manodopera per altri lavori, a titolo di aliunde perceptum vel percipiendum che trova il suo fondamento normativo nell'articolo 112, comma 3, c.p.a. (nella versione risultante per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195).
Cons. Stato n. 2769/2016
Il giudizio di esecuzione del giudicato ha la precipua funzione di un controllo successivo del rispetto, da parte dell'Amministrazione, degli obblighi derivanti dal giudicato, al fine di attribuire alla parte vittoriosa in sede di cognizione l'utilità ivi accertata come spettantegli; tale verifica sull'esatta attuazione del giudicato implica la precisa individuazione dei contenuti dell'effetto conformativo derivante dalla sentenza di cui si chiede l'esecuzione, in esito all'interpretazione della sequenza causa petendi - petitum - decisum.
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Con il rimedio del ricorso per esecuzione del giudicato può essere lamentata non solo la totale inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato e, cioè, la mancanza di qualsivoglia attività esecutiva, ma anche la sua attuazione inesatta, incompleta o elusiva, per mezzo, cioè, dell'adozione di atti che violano o eludono il comando contenuto nella sentenza di cui si chiede l'esecuzione.
Cons. Stato n. 11/2016
L'esecuzione del giudicato amministrativo (sebbene quest'ultimo abbia un contenuto poliforme), non può essere il luogo per tornare a mettere ripetutamente in discussione la situazione oggetto del ricorso introduttivo di primo grado, su cui il giudicato ha, per definizione, conclusivamente deciso; se così fosse, il processo, considerato nella sua sostanziale globalità, rischierebbe di non avere mai termine, e questa conclusione sarebbe in radicale contrasto con il diritto alla ragionevole durata del giudizio, all'effettività della tutela giurisdizionale, alla stabilità e certezza dei rapporti giuridici (valori tutelati a livello costituzionale e dalle fonti sovranazionali alle quali il nostro Paese è vincolato); da qui l'obbligo di esecuzione secondo buona fede e senza che sia frustrata la legittima aspettativa del privato alla stabile definizione del contesto procedimentale.
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In sede di esecuzione del giudicato, l'Amministrazione soccombente a seguito di sentenza irrevocabile di annullamento di propri provvedimenti ha l'obbligo di ripristinare la situazione controversa, a favore del privato e con effetto retroattivo, per evitare che la durata del processo vada a scapito della parte vittoriosa; questa retroattività dell'esecuzione del giudicato non può essere intesa in senso assoluto, ma va ragionevolmente parametrata alle circostanze del caso concreto ed alla natura dell'interesse legittimo coinvolto (pretensivo, oppositivo, procedimentale); tale obbligo, pertanto, non incide sui tratti liberi dell'azione amministrativa lasciati impregiudicati dallo stesso giudicato e, in primo luogo, sui poteri non esercitati e fondati su presupposti fattuali e normativi diversi e successivi rispetto a quest'ultimo.
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Nella contrapposizione fra naturale dinamicità dell'azione amministrativa nel tempo ed effettività della tutela, un punto di equilibrio è stato tradizionalmente rinvenuto nel principio generale per cui l'esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile; sicché la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell'interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica medesima; anche per le situazioni istantanee, però, la retroattività dell'esecuzione del giudicato trova, peraltro, un limite intrinseco e ineliminabile (che è logico e pratico, ancor prima che giuridico), nel sopravvenuto mutamento della realtà - fattuale o giuridica - tale da non consentire l'integrale ripristino dello status quo ante (come esplicitato dai risalenti brocardi factum infectum fieri nequit e ad impossibilia nemo tenetur) che semmai, ove ne ricorrano le condizioni, può integrare il presupposto esplicito della previsione del risarcimento del danno, per impossibile esecuzione del giudicato, sancita dall'art. 112, co. 3, c.p.a.
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Nell'ipotesi di annullamento in s.g. di un provvedimento amministrativo discrezionale e di azione avente ad oggetto attività discrezionale non ancora esercitata dall'amministrazione, si assiste alla formazione di un giudicato che contiene una regola incompleta ed il sindacato non può estendersi all'intero rapporto controverso, dato che ciò costituirebbe uno sconfinamento nel merito amministrativo da parte del giudice e di conseguenza, un possibile eccesso di potere giurisdizionale.
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Le sentenze pregiudiziali interpretative della Corte di Giustizia hanno la stessa efficacia vincolante delle disposizioni interpretate: la decisione della Corte resa in sede di rinvio pregiudiziale, dunque, oltre a vincolare il giudice che ha sollevato la questione, spiega i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto. La sentenza interpretativa pregiudiziale della Corte di Giustizia è, quindi, equiparabile ad una sopravvenienza normativa, la quale, incidendo su un procedimento ancora in corso di svolgimento e su un tratto di interesse non coperto dal giudicato ha determinato non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la medesima situazione giuridica.
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L'interpretazione da parte del giudice amministrativo di una norma di diritto interno in termini contrastanti con il diritto dell'Unione Europea, secondo quanto risultante da una pronunzia della Corte di Giustizia successivamente intervenuta, dà luogo alla violazione di un "limite esterno" della giurisdizione, rientrando in uno di quei "casi estremi" in cui il giudice adotta una decisione anomala o abnorme, omettendo l'esercizio del potere giurisdizionale per errores in iudicando o in procedendo che danno luogo al superamento del limite esterno. In questi "casi estremi" si impone la cassazione della sentenza amministrativa indispensabile per impedire che il provvedimento giudiziario, una volta divenuto definitivo ed efficace, esplichi i suoi effetti in contrasto con il diritto comunitario, con grave nocumento per l'ordinamento europeo e nazionale e con palese violazione del principio secondo cui l'attività di tutti gli organi dello Stato deve conformarsi alla normativa comunitaria.
Cons. Stato n. 9432/2016
L'ottemperanza davanti al giudice amministrativo di sentenze definitive del giudice civile, secondo quanto previsto dall'art. 112, comma 2 lett. c), del c.p.a., può essere richiesta «al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato», e, quindi, per dare esecuzione a specifiche statuizioni rimaste non eseguite e non anche per introdurre nuove questioni di cognizione che sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto la sentenza di condanna che non contiene l'esatta determinazione della somma dovuta, costituisce titolo esecutivo solo a condizione che dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione possa procedersi alla quantificazione con un'operazione meramente matematica; in assenza di tali requisiti, la domanda di esecuzione davanti al giudice amministrativo di una condanna generica, relativa cioè al pagamento di una somma non determinata nel suo ammontare e non determinabile in modo pacifico, risulta inammissibile, trattandosi di sentenza che non costituisce valido titolo esecutivo.
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La sentenza con la quale il giudice ordinario abbia dichiarato il diritto del lavoratore o dell'assicurato a ottenere spettanze retributive o pensionistiche e abbia condannato il datore di lavoro o l'ente previdenziale al pagamento dei relativi arretrati "nei modi e nella misura di legge" oppure "con la decorrenza di legge", senza precisare in termini monetari l'ammontare del credito complessivo già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo (per difetto del requisito di liquidità del diritto portato dal titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.), qualora la misura della prestazione spettante all'interessato non sia suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche, eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza e debba essere effettuata per mezzo di ulteriori accertamenti giudiziali, previa acquisizione dei dati istruttori all'uopo necessari, non potendo il creditore, in tal caso, agire in executivis ma dovendo richiedere la liquidazione in un distinto giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione.
Cons. Stato n. 5394/2015
Non può ritenersi inammissibile un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su di un decreto ingiuntivo per mancanza di prova documentale da parte del ricorrente del fatto che il debito oggetto del decreto ingiuntivo è tuttora insoluto (peraltro nell'importo parziale precisato dalla ricorrente, essendo stati pagati alcuni acconti) alla data della proposizione del ricorso ed a quella del passaggio in decisione, atteso che nei rapporti civili il creditore dà prova sufficiente del suo credito mediante la produzione del titolo esecutivo, essendo semmai il debitore onerato a sollevare le eventuali eccezioni e darne la prova. Un ricorso per esecuzione del giudicato formatosi su di un decreto ingiuntivo non può ritenersi inammissibile per nullità dell'atto di precetto, perché non conforme alla disposizione innovativa del decreto legge n. 83/2015, che ha parzialmente modificato l'art. 480 c.p.c.; infatti, per la proposizione del ricorso per ottemperanza, non è necessaria la previa notifica del precetto.
Cons. Stato n. 5012/2015
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma rileva anche nei processi in corso, ma non incide sugli effetti irreversibili già prodottisi. Ciò perché la retroattività degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità incontra un limite negli effetti che la stessa, ancorché successivamente rimossa dall'ordinamento, abbia irrevocabilmente prodotto qualora resi intangibili dalla preclusione nascente o dall'esaurimento dello specifico rapporto giuridico disciplinato dalla norma espunta dall'ordinamento giuridico oppure dal maturare di prescrizioni e decadenze ovvero, ancora, dalla formazione del giudicato.
Cons. Stato n. 4977/2015
Le pronunce integrative del giudicato (che danno luogo al fenomeno del c.d. giudicato "a formazione progressiva") possono essere emesse dal giudice amministrativo adito in sede di ottemperanza solo ove si tratti di dare esecuzione a sentenze del giudice amministrativo e non anche quando la controversia riguardi sentenze di giudici appartenenti ad altre giurisdizioni; in quest'ultimo caso, infatti, i momenti di cognizione ammessi possono essere solo quelli strettamente consequenziali o connessi al giudicato, non essendo concepibili momenti di cognizione autonomi, in relazione a sopravvenienze o spazi lasciati bianchi dal giudicato, perché diversamente ragionando si altererebbero le regole sul riparto di giurisdizione e l'ottemperanza diventerebbe la sede per attribuire al giudice amministrativo spazi di cognizione riservati ad altre giurisdizioni.
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Il potere interpretativo del giudicato, che è consustanziale al giudizio di ottemperanza in quanto giudizio d'esecuzione e quindi può incidere anche su diritti soggettivi, quando concerne pronunce di un ordine giudiziario diverso dal giudice dell'ottemperanza, si deve esercitare solo sugli elementi interni del giudicato stesso e non su questioni, domande o vicende esterne al giudicato, la cui valutazione spetta alla cognizione del giudice munito di giurisdizione; in sede interpretativa, quindi, la potestas iudicandi del giudice amministrativo è limitata alla sola interpretazione del contenuto dei giudicato con esclusione di un sindacato integrativo basato su elementi esterni e sopravvenuti.
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L'esigenza di certezza, propria del giudicato, ossia di un assetto consolidato degli interessi coinvolti, non può proiettare l'effetto vincolante nei riguardi di tutte le situazioni sopravvenute di riedizione di un potere, ove questo, pur prendendo atto della decisione del giudice, coinvolga situazioni nuove e non contemplate in precedenza. La questione si pone invece ove la riedizione del potere si concreti nel valutare differentemente, in base ad una nuova prospettazione, situazioni che, esplicitamente o implicitamente, siano state oggetto di esame da parte del giudice; in tal caso non può escludersi in via generale la rivalutazione dei fatti sottoposti all'esame del giudice.
Cons. Stato n. 2690/2015
L'art. 112, comma 3, c.p.a., come modificato dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, ormai prevede che, in sede di ottemperanza, può essere proposta anche "azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione". Nel testo precedente, la disposizione legava l'azione risarcitoria ai "danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato". Sulla scorta della nuova formulazione normativa, deve ritenersi che il codice del processo amministrativo non considera l'ipotesi che una sentenza di accoglimento del ricorso - che, pertanto, afferma l'intervenuta lesione della posizione giuridica sostanziale (e, in particolare, dell'interesse legittimo) - possa non trovare "sbocco" in forme di riparazione, le quali possono essere sia di tipo "ripristinatorio" (a seconda dei casi, sia attraverso l'adozione di un provvedimento di contenuto favorevole all'interessato, sia attraverso il ripristino delle condizioni di esercizio del potere amministrativo), sia di tipo risarcitorio o "per equivalente", laddove vi sia impossibilità di esecuzione del giudicato.
Cons. Stato n. 2450/2015
Il vizio di elusione del giudicato si realizza allorché la P.A. cerchi di realizzare il medesimo risultato con un'azione connotata da un manifesto sviamento del potere, mediante l'esercizio di un potestà che, quantunque ascrivibile ad altra funzione, in realtà si rivela identica all'oggetto del giudicato ed è in palese carenza dei presupposti che la giustificano. Invero, la P.A. è tenuta non solo ad uniformarsi alle indicazioni rese dal giudicato, che è il proprium dell'effetto conformativo ed a determinarsi nei limiti imposti nel dictum giudiziale, ma anche a prendere in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione, valutando non solo i profili oggetto del giudicato, ma anche quelli comunque rilevanti per provvedere sull'oggetto della pretesa fatta valere.
Cass. civ. n. 6494/2015
Il giudizio di ottemperanza, specie nel caso in cui sia stato denunciato un comportamento della P.A. elusivo o violativo del giudicato, comporta una triplice operazione: a) di interpretazione del giudicato, al fine di individuare il comportamento doveroso per la P.A. in sede di ottemperanza; b) di accertamento del comportamento in effetti tenuto dalla medesima Amministrazione; c) di valutazione della conformità del comportamento tenuto dall'Amministrazione a quello che avrebbe dovuto tenere. Gli errori nei quali incorra il G.A. nel compimento delle indicate operazioni ed i vizi che inficiano la motivazione sugli stessi punti, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano confinati all'interno della giurisdizione medesima e sono insindacabili dalla Corte di Cassazione.
Cons. Stato n. 260/2014
Ai sensi dell'art. 112 Cod. proc. amm. l'ipotesi di un'ulteriore decisione sull'ottemperanza può scaturire nei casi in cui l'Amministrazione non ha dato attuazione alia sentenza per il silenzio serbato di fronte alla richiesta del privato o per la sostanziale elusività del suo comportamento, con l'avvertenza che: a) nelle evenienze globalmente contemplate dalla norma, il comportamento omissivo o commissivo censurabile è sempre imputabile alla P.A., come soggetto primariamente responsabile dell'ottemperanza, a norma del comma 1 del citato art. 112; b) qualora invece il giudice abbia provveduto alla nomina di un commissario ad acta, a norma dell'art. 21 stesso codice, non vi è spazio giuridico per dolersi dell'azione o dell'omissione della parte pubblica, in quanto la stessa è stata sostituita nell'ottemperanza e vi è un soggetto diverso incaricato dell'esecuzione, dovendosi inoltre precisare che l'attività del commissario ad acta non è senza controllo, atteso che l'art. 114 comma 5 del codice prevede una particolare azione contro gli atti, esercitabile da chiunque ne abbia interesse, con modalità diverse, in quanto le stesse parti possono agire dinanzi al giudice dell'ottemperanza con reclamo nel termine di sessanta giorni, mentre i terzi estranei al giudicato possono impugnarli con il rito ordinario.
Cons. Stato n. 3339/2013
Ai sensi dell'art. 112 c.p.a., il rimedio dell'ottemperanza è necessariamente delimitato dal giudicato, il quale a sua volta si forma sulla base della pretesa azionata nel precedente giudizio di cognizione e non può da esso esorbitare. Ne deriva che esula dall'ambito del giudizio di ottemperanza, la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso, che comporterebbe un mutamento del titolo vantato e l'apprezzamento di circostanze estranee e tali da poter costituire materia di un'autonoma controversia.
Cons. Stato n. 9/2013
Il decreto decisorio che definisce la procedura innescata dalla proposizione del ricorso straordinario è una decisione di giustizia avente natura sostanzialmente giurisdizionale e caratterizzata, nel regime generale di alternatività, dalla stabilità tipica del giudicato e, quindi, bisognosa di una tutela esecutiva pienamente satisfattoria. Pertanto, è ammissibile il ricorso per ottemperanza al fine di assicurare l'esecuzione del decreto presidenziale dinanzi al Consiglio di Stato in unico grado alla stregua del combinato disposto degli artt. 112, c. 2, lett. b) e 113, c. 1, c.p.a.
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Il riconoscimento della competenza in unico grado del Consiglio di Stato anche in sede di ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica che decide il ricorso straordinario non si pone in contrasto con il principio costituzionale del doppio grado di giurisdizione.
Cons. Stato n. 240/2013
Ai sensi dell'art. 112, comma 3, del c.p.a., come riformulato dal D.Lgs. 15 novembre 2011 n. 195, può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza l'azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.
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Il provvedimento dell'Amministrazione posto in esecuzione di un'ordinanza cautelare del giudice amministrativo non esime la P.A. dalla responsabilità per i danni causati dallo stesso nel caso di sentenza definitiva contrastante con l'ordinanza cautelare: ed invero la sentenza definitiva ha un effetto caducante su tutti gli ulteriori atti adottati dall'Amministrazione a seguito dell'adozione dell'ordinanza cautelare e per i quali l'Amministrazione si assume i relativi rischi.
Cons. Stato n. 2/2013
Dall'esame della disciplina codicistica emerge che il giudizio di ottemperanza presenta un contenuto composito, entro il quale convergono azioni diverse, talune riconducibili alla ottemperanza come tradizionalmente configurata; altre di mera esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti della Pubblica Amministrazione; altre ancora aventi natura di cognizione, e che, in omaggio ad un principio di effettività della tutela giurisdizionale, trovano nel giudice dell'ottemperanza il giudice competente, e ciò anche a prescindere dal rispetto del doppio grado di giudizio di merito.
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La questione relativa all'annoverabilità nell'ambito del giudicato non solo del "dedotto" (ossia di ciò che espressamente è stato oggetto di contestazione ed esame), ma anche del "deducibile" (id est: ciò che, pur non espressamente trattato, si pone come presupposto/corollario indefettibile del thema decidendum) si può porre solo nei riguardi dell'attività oggetto di esame giudiziale, in quanto tale anteriore a quest'ultimo : infatti, l'esigenza di certezza, propria del giudicato, ossia di un assetto consolidato degli interessi coinvolti, non può proiettare l'effetto vincolante nei riguardi di tutte le situazioni sopravvenute di riedizione di un potere, ove questo, pur prendendo atto della decisione del giudice, coinvolga situazioni nuove e non contemplate in precedenza.
Cons. Stato n. 24/2012
L'art. 112 del c.p.a. stabilisce che il giudizio di ottemperanza può essere proposto avverso le sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato. A norma dell'art. 324 del c.p.c. - con enunciazione valida anche nel processo amministrativo ex art. 39 c.p.a. - si definisce passata in giudicato la sentenza avverso la quale non sono ammessi più mezzi di impugnazione. L'art. 327 del medesimo codice, a sua volta, dispone che, prescindendo dall'ipotesi della notificazione alla controparte, la sentenza non può essere oggetto di impugnazione dopo che siano trascorsi sei mesi dalla pubblicazione (il termine di un anno è stato così ridotto dall'art. 46, comma 17, L. 69/2009).
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Deve essere accolto il ricorso proposto per l'esecuzione del giudicato con cui si chiede l'ordine all'Amministrazione intimata di provvedere al pagamento delle spese di giudizio. Pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione del confronti dell'Amministrazione delle statuizioni previste dall'art. 114 del codice del processo amministrativo, nonché per la condanna alle spese del presente giudizio.
Cons. Stato n. 3569/2012
In presenza di azioni, nelle quali la domanda di cognizione proposta conduce alla formazione di un giudicato idoneo a produrre un vincolo conformativo pieno sull'esercizio della successiva attività dell'amministrazione e, dunque, idonee a condurre alla formazione di un giudicato che accerta pienamente il rapporto, la legge sopravvenuta non può incidere su questioni coperte dal giudicato ledendo l'affidamento di chi abbia ottenuto il riconoscimento giudiziale definitivo.
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Con riguardo a fattispecie in relazione alle quali il sindacato del giudice amministrativo non può estendersi all'intero rapporto controverso dovendo, in ossequio al principio costituzionale di separazione dei poteri, rispettare le sfere di valutazione di esclusiva spettanza della pubblica amministrazione, l'azione di cognizione conduce alla formazione di un giudicato che contiene una regola incompleta lasciando priva di vincoli la futura attività amministrativa che non è stata oggetto di sindacato giurisdizionale, l'eventuale giudizio di ottemperanza ha, pertanto, secondo l'impostazione tradizionale, natura mista di cognizione e di esecuzione, il giudice, infatti, concorre alla definizione della regola del caso concreto dando luogo a quella che viene definita formazione progressiva del giudicato. Ne consegue che, la normativa successiva, potendo occupare gli spazi lasciati liberi dal giudicato, realizza normalmente una successione cronologica di regole di disciplina del potere pubblico.
Cons. Stato n. 18/2012
È ammissibile il ricorso per ottemperanza del decreto di accoglimento di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, adottato a seguito del parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato. Detto decreto integra provvedimento esecutivo del giudice amministrativo (ex art. 112, comma 2 lett. b, c.p.a.), con la conseguenza che il ricorso per ottemperanza si propone, ex art. 113, co. 1, c.p.a. dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica il "giudice che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione si tratta".
Cons. Stato n. 2/2012
L'ordinanza di assegnazione di un credito, emessa nei confronti di una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. all'esito del processo di espropriazione presso terzi, ha attitudine ad avere la forza del giudicato sull'esistenza e sull'ammontare del credito, nonché sulla sua spettanza al creditore esecutante, sicché, quando è definitiva per decorso dei termini di impugnazione, è eseguibile mediante il giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 112, comma 3, lett. c), del Codice del processo amministrativo.
Cons. Stato n. 661/2012
È ammissibile la richiesta di risarcimento del danno per equivalente derivante dalla mancata esecuzione del giudicato proposta direttamente in sede di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato. In primo luogo, non si viola il principio del doppio grado di giudizio di cui all'art. 125 Cost., poiché quest'ultimo comporta soltanto l'impossibilità di attribuire al Tar competenze giurisdizionali in unico grado, non potendo l'art. 125 Cost. comportare l'inverso, perché nessun'altra norma della Costituzione indica il Consiglio di Stato come giudice solo di secondo grado. In secondo luogo, il risarcimento del danno per equivalente costituisce un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica, sicché la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica, in tal senso, del resto, è la formulazione degli artt. 2058 c.c. e 124 c.p.a. (nella specie, il giudice ha ritenuto ammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta in sede di ottemperanza di una sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato il provvedimento di esclusione dalla gara della prima in graduatoria, a seguito della sua mancata esecuzione da parte della stazione appaltante la quale aveva comunque provveduto alla aggiudicazione in favore della seconda).
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Il d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195 che ha modificato il comma 3 dell'art. 112 del c.p.a., il quale rende proponibile l'azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, è applicabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio.
Cons. Stato n. 2542/2011
A seguito dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, è ammissibile il ricorso per ottemperanza per l'esecuzione di un lodo arbitrale dichiarato esecutivo e divenuto inoppugnabile.
Cons. Stato n. 1083/2011
Non si può eseguire una pronuncia cautelare sfavorevole all'esclusione da una gara (servizio di vigilanza) di una società prima classificata. La circostanza che la società prima classificata ed esclusa abbia perso la sospensiva non genera alcuno uno specifico obbligo dell'Amministrazione, quanto ai tempi ed ai modi di adozione dei conseguenti provvedimenti per l'affidamento del servizio, obbligo il cui adempimento possa ritenersi esigibile nell'immediato con l'azione di ottemperanza.
Cons. Stato n. 1415/2011
In tema di ottemperanza al giudicato, l'amministrazione è tenuta non solo a uniformarsi alle indicazioni rese dal giudice e a determinarsi secondo i limiti imposti dalla rilevanza sostanziale della posizione soggettiva azionata e consolidata in sentenza, ma anche a prendere diligentemente in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione, valutando non solo i profili oggetto della decisione del giudice, ma pure quelli comunque rilevanti per provvedere definitivamente sull'oggetto della pretesa, all'evidente scopo di evitare ogni possibile elusione del giudicato.
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In tema di ottemperanza al giudicato, la p.a. non può pronunciarsi su profili non esaminati nella sede giudiziale, stante l'esigenza di evitare che la realizzazione dell'interesse sostanziale del ricorrente possa essere frustrata dalla reiterazione ad libitum di provvedimenti sfavorevoli, basati su sempre nuovi e inediti supporti motivazionali.
Cass. civ. n. 2065/2011
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile in relazione al decreto del Presidente della Regione, che abbia accolto il ricorso straordinario. La decisione su ricorso straordinario è un provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, risulta suscettibile di tutela mediante il giudizio d'ottemperanza. Tale principio si applica, in via analogica, alla decisione resa dal Presidente della Regione Siciliana alla luce della normativa regionale, modellata sulla disciplina dettata per il ricorso straordinario al Capo dello Stato.