(massima n. 1)
Solo qualora il giudicato amministrativo riconosca la fondatezza della pretesa sostanziale, esaurendo ogni margine di discrezionalità nel successivo esercizio del potere amministrativo, sorge in capo all'Amministrazione un'obbligazione il cui oggetto (la prestazione) consiste nel concedere in natura (cioè in forma specifica) il bene della vita di cui è stata riconosciuta la spettanza. E solo in questa ipotesi per il rimedio di cui all'art. 112, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010 è sufficiente che l'impossibilità di ottenere in forma specifica l'esecuzione del giudicato sia riconducibile, sotto il profilo causale, alla condotta del soggetto dal quale si pretende il risarcimento e che tale condotta non risulti assistita da una causa di giustificazione. Se però il giudicato non esaurisce, come è evidente, il margine di discrezionalità dell'Amministrazione, l'illegittimità della condotta non consiste nell'aver negato il bene della vita, ma eventualmente nel ritardo a provvedere o nell'adozione di un provvedimento elusivo del giudicato.