(massima n. 1)
L'ordinanza ex art. 530 c.p.c. č suscettibile di essere annoverata tra i provvedimenti del giudice civile idonei a decidere una controversia con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 104/2010, in quanto destinata a definire una procedura esecutiva mobiliare, intrapresa dal creditore procedente nei confronti di un'Amministrazione debitrice.