(massima n. 1)
L'ordinanza di assegnazione di un credito, emessa nei confronti di una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. all'esito del processo di espropriazione presso terzi, ha attitudine ad avere la forza del giudicato sull'esistenza e sull'ammontare del credito, nonché sulla sua spettanza al creditore esecutante, sicché, quando è definitiva per decorso dei termini di impugnazione, è eseguibile mediante il giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 112, comma 3, lett. c), del Codice del processo amministrativo.