(massima n. 1)
L'ordinanza di cui all'art. 530 c.p.c. non č immediatamente satisfattiva della pretesa creditoria azionata e preclusiva, ai sensi dell'art. 5 quinquies L. 24 marzo 2001, n. 89/2001, conseguentemente se non opposta č suscettibile di passare in giudicato e, dunque, soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 112 e 114 del D.Lgs. n. 104/2010.