(massima n. 1)
L'ordinanza adottata dal giudice dell'esecuzione ex art. 530 c.p.c. è annoverabile tra i provvedimenti del giudice civile equiparabili al giudicato con la conseguenza che la stessa può essere posta a fondamento del giudizio per l'ottemperanza del giudicato di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 104/2010.