(massima n. 1)
La finalitā del giudizio di ottemperanza di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 104/2010 č quella di conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti, ad esse equiparati, del giudice ordinario, per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato attinente al caso deciso.