(massima n. 1)
Non può ritenersi inammissibile un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su di un decreto ingiuntivo per mancanza di prova documentale da parte del ricorrente del fatto che il debito oggetto del decreto ingiuntivo è tuttora insoluto (peraltro nell'importo parziale precisato dalla ricorrente, essendo stati pagati alcuni acconti) alla data della proposizione del ricorso ed a quella del passaggio in decisione, atteso che nei rapporti civili il creditore dà prova sufficiente del suo credito mediante la produzione del titolo esecutivo, essendo semmai il debitore onerato a sollevare le eventuali eccezioni e darne la prova. Un ricorso per esecuzione del giudicato formatosi su di un decreto ingiuntivo non può ritenersi inammissibile per nullità dell'atto di precetto, perché non conforme alla disposizione innovativa del decreto legge n. 83/2015, che ha parzialmente modificato l'art. 480 c.p.c.; infatti, per la proposizione del ricorso per ottemperanza, non è necessaria la previa notifica del precetto.