(massima n. 1)
Va escluso che un eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, per invasione della sfera riservata al potere discrezionale della P.A., sia ravvisabile nel fatto che il giudice dell'ottemperanza, in sede di esecuzione di un giudicato che riguardava il giudizio di idoneità a professore ordinario di una Università degli Studi, rilevata la violazione o delusione del giudicato amministrativo, abbia riconosciuto l'idoneità al ricorrente ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 117 del 2000, adottando direttamente quel provvedimento che la P.A. inadempiente avrebbe dovuto già essa stessa emanare. Infatti, la speciale giurisdizione di ottemperanza affidata al giudice amministrativo presenta caratteri peculiari, in virtù dei quali non è esclusa l'ingerenza del giudice nel merito dell'agire della P.A., giacché al medesimo giudice amministrativo è espressamente attribuito un potere di giurisdizione anche di merito (artt. 7, comma 6, e 134 cod. proc. amm.), con possibilità, non solo di «sostituirsi all'amministrazione» (art. 7, comma 6, cod. proc. amm.) nominando, ove occorra, un commissario ad acta a norma dell'art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., ma anche di procedere alla «determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo» ed alla «emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione» (art. 114, comma 4, lett. a, cod. proc. amm.).