(massima n. 1)
L'art. 112, comma 3, c.p.a., come modificato dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, ormai prevede che, in sede di ottemperanza, può essere proposta anche "azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione". Nel testo precedente, la disposizione legava l'azione risarcitoria ai "danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato". Sulla scorta della nuova formulazione normativa, deve ritenersi che il codice del processo amministrativo non considera l'ipotesi che una sentenza di accoglimento del ricorso - che, pertanto, afferma l'intervenuta lesione della posizione giuridica sostanziale (e, in particolare, dell'interesse legittimo) - possa non trovare "sbocco" in forme di riparazione, le quali possono essere sia di tipo "ripristinatorio" (a seconda dei casi, sia attraverso l'adozione di un provvedimento di contenuto favorevole all'interessato, sia attraverso il ripristino delle condizioni di esercizio del potere amministrativo), sia di tipo risarcitorio o "per equivalente", laddove vi sia impossibilità di esecuzione del giudicato.