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Articolo 103 Decreto "Cura Italia"

(L. 24 aprile 2020, n. 27)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Dispositivo dell'art. 103 Decreto "Cura Italia"

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento(1)(2).

1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza(3).

2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:

  1. a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
  2. b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  3. c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
  4. d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  5. e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
  6. f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari(3)(4)(5).

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione(3)(4)(5).

2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2(3)(6).

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020(1).

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020(7)(8).

6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note

(1) Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020".
(2) Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 aprile 2017, n. 78, il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come prorogato dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020".
(3) Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 2) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale".
Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 2) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale".
(4) Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino alla medesima data".
(5) Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino alla medesima data. Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti".
(6) Tale comma è stato introdotto dall'art. 3-bis, comma 1, del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159.
(7) Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 ha disposto (con l'art. 13, comma 13) che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dal comma 6 del presente articolo,è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
(8) Tale comma è stato modificato dall'art. 13, comma 13, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183.

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Consulenze legali
relative all'articolo 103 Decreto "Cura Italia"

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

C. C. chiede
venerdì 29/04/2022 - Umbria
“Scrivo in merito ad un PdC rilasciato in data 05/10/2020 il cui inizio lavori non è stato ancora presentato. E' possibile una proroga all'inizio lavori ai sensi del "Cura Italia"?”
Consulenza legale i 05/05/2022
L’art. 15, T.U. Edilizia prevede che i lavori oggetto del permesso di costruire debbano avere inizio entro il termine stabilito nel titolo, che comunque non può essere superiore ad un anno dal suo rilascio.
L’art. 103 del Decreto Cura Italia ha stabilito che tutti i termini, compreso quello oggetto del quesito, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 “conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Va ricordato che lo stato di emergenza ha avuto termine lo scorso 31 marzo 2022 (art. 1, D.L. n. 221/2021, convertito in L. n. 11/2022), con la conseguenza che la suddetta proroga perderà efficacia il prossimo 29 giugno 2022.
Nel nostro caso, il permesso è stato rilasciato ad ottobre 2020 e l’inizio lavori (applicando le regole ordinarie) avrebbe dovuto essere attuato al massimo entro l’ottobre 2021: si tratta, dunque, di una fattispecie che beneficia del prolungamento dei termini disposto dal Decreto Cura Italia.

Va, comunque, segnalata la possibilità di invocare un’ulteriore disposizione emanata nel corso dello stato di emergenza, ossia l’art. art. 10, comma 4, D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), ai sensi del quale “…sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati”.
Le due proroghe in discorso, infatti, sono considerate cumulabili, con la distinzione che la prima si applica in via automatica, mentre la seconda necessita di un’espressa comunicazione dell’interessato da inviare al Comune prima della scadenza del termine, a condizione della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici eventualmente nel frattempo adottati o approvati.

A. T. chiede
venerdì 21/01/2022 - Abruzzo
“Un Permesso di costruire con scadenza inizio lavori al 13/01/2022 si intende prorogato dall'attuale formulazione dell'art. 103, c. 2, del Decreto Cura Italia che prorogherebbe gli atti ivi indicati di 90 giorni dalla data "della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" che, in ultimo, sono stati prorogati al 31/03/2022 dal DL 24/12/21, n. 221, cosicché il predetto P.d.c. si intenderebbe prorogato di 90 giorni e cioè fino al 29/06/2022?
Ringraziandovi anticipatamente porgo i mie più cordiali saluti”
Consulenza legale i 28/01/2022
La norma di riferimento è l’art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, che ha disposto il prolungamento della validità dei termini di inizio e fine lavori di cui all’ art. 15 T.U. Edilizia a causa dell’emergenza sanitaria.

Tale articolo individua un termine iniziale fisso (31 gennaio 2020) e un termine finale “mobile” che corrisponde a “novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato, da ultimo, dall’art. 1, D.L. n. 221/2021, non ancora convertito il Legge, fino al prossimo 31 marzo 2022.

La nuova scadenza calcolata nel quesito è, dunque, corretta.

P.M. chiede
giovedì 09/09/2021 - Marche
“UN PRIVATO PROPRIETARIO DI UN COMPARTO EDIFICABILE HA SOTTOSCRITTO CON IL COMUNE UNA CONVENZIONE URBANISTICA PER LA SUA LOTTIZZAZIONE, CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE DELLE AREE DESTINATE A MOBILITA', SERVIZI E PARCHEGGI. LA CRISI CHE HA COLPITO L'IMPRESA APPALTATRICE, ENTRATA IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONSEGUENTE RECESSO DELL'APPALTATORE DAL CONTRATTO, E POI LA CRISI PANDEMICA NON PERMETTE LA CONCLUSIONE DEI LAVORI ENTRO IL TERMINE DEI 5 ANNI PREVISTI IN CONVENZIONE. SI CHIEDE :
- LE NORMATIVE ANTICOVID HANNO PREVISTO LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL CASO ?
- SE SI, PER QUALE DURATA E CON EFFETTO AUTOMATICO O SU RICHIESTA ?
- IN OGNI CASO E' POSSIBILE CHIEDERE UNA PROROGA GIUSTIFICATA DAL VENIR MENO DELLA DITTA APPALTATRICE E ANCHE DALLA RECENTE MORTE DEL PROPRIETARIO, I CUI EREDI SONO ANCORA IN PENDENZA DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE ?
GRAZIE E SALUTI.”
Consulenza legale i 22/09/2021
La legislazione emergenziale degli ultimi due anni è intervenuta in varie occasioni anche in materia urbanistico-edilizia, in considerazione delle difficoltà incontrate dai privati cittadini e dalle imprese a causa delle restrizioni disposte per far fronte alla pandemia.

Per quanto riguarda le convenzioni urbanistiche, a cui appartiene l’atto allegato al quesito, le norme di interesse sono ad oggi:
1- l’art. 103, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020 (cosiddetto “decreto cura Italia”), che ha sancito la proroga di 90 giorni delle convenzioni di lottizzazione e degli accordi ad esse assimilabili;
2- l'art. 10, comma 4 bis, D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, ai sensi del quale il termine di validità delle convenzioni in parola (e degli atti similari), nonché i termini di inizio e fine lavori in esse previsti sono prorogati di tre anni.
Va sottolineato che il primo degli articoli sopra menzionati si riferisce unicamente alle convenzioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, mentre il secondo ha una portata decisamente più ampia, poiché riguarda tutte le convenzioni formatesi al 31 dicembre 2020.

Nel nostro caso, la convenzione de qua è stata stipulata nell’ottobre 2016 e verrà quindi a naturale scadenza nell’ottobre 2021, con la conseguenza che non si pone il problema della possibilità o meno di cumulare i due periodi di proroga, in quanto trova applicazione soltanto quella triennale di cui all'art. 10, comma 4 bis, D.L. n. 76/2020.

Per quanto concerne l’eventuale effetto automatico della norma in esame, la risposta pare essere positiva alla luce delle seguenti ragioni.
Il comma 4 dello stesso art. 10, D.L. n. 76/2020 (ossia il comma immediatamente precedente a quello che ci interessa), nel disciplinare la proroga del termini di inizio e fine lavori dei titoli edilizi di cui all’art. 15, T.U. Edilizia, si apre con l’espressione “per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma…”.
Pertanto, se il Legislatore avesse inteso presupporre anche per le convenzioni urbanistiche lo stesso meccanismo, non avrebbe fatto altro che ripetere il medesimo testo anche al comma seguente.
Al contrario, nel comma 4 bis si utilizza semplicemente l’espressione “sono prorogati di tre anni”, senza prevedere alcun adempimento a carico delle parti o della P.A..

Infine, si rileva che in astratto si potrebbe anche chiedere un allungamento dei tempi di ultimazione delle opere in considerazione delle ragioni illustrate nell’ultima domanda, ma –diversamente da quanto avviene grazie alla proroga triennale ex lege - sarebbe necessario raggiungere prima un accordo con il Comune.