(massima n. 1)
È ammissibile la richiesta di risarcimento del danno per equivalente derivante dalla mancata esecuzione del giudicato proposta direttamente in sede di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato. In primo luogo, non si viola il principio del doppio grado di giudizio di cui all'art. 125 Cost., poiché quest'ultimo comporta soltanto l'impossibilità di attribuire al Tar competenze giurisdizionali in unico grado, non potendo l'art. 125 Cost. comportare l'inverso, perché nessun'altra norma della Costituzione indica il Consiglio di Stato come giudice solo di secondo grado. In secondo luogo, il risarcimento del danno per equivalente costituisce un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica, sicché la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica, in tal senso, del resto, è la formulazione degli artt. 2058 c.c. e 124 c.p.a. (nella specie, il giudice ha ritenuto ammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta in sede di ottemperanza di una sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato il provvedimento di esclusione dalla gara della prima in graduatoria, a seguito della sua mancata esecuzione da parte della stazione appaltante la quale aveva comunque provveduto alla aggiudicazione in favore della seconda).