(massima n. 1)
La normativa di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 104/2010 č applicabile anche nelle ipotesi in cui si tratti di controversie riguardanti la mancata esecuzione di pronunce emesse ai sensi della Legge n. 89/2001 atteso che in uno Stato di diritto devono essere previsti rimedi che consentano l'esecuzione coattiva delle pronunce di giustizia e l'effettiva soddisfazione del vincitore della lite, anche nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.