(massima n. 2)
In sede di giudizio di ottemperanza, il ricorrente può chiedere, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett e), che il Giudice fissi la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo, nell'esecuzione del giudicato. Tale strumento, c.d. astreinte, è esperibile anche in caso di condanna pecuniaria, giacché la penalità di mora assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento.