(massima n. 1)
Le ordinanze adottate dal giudice dell'esecuzione ex artt. 530 e 553 c.p.c., rese a definizione di un procedimento esecutivo mobiliare e di un procedimento esecutivo presso terzi, possono essere entrambe poste a fondamento del giudizio finalizzato all'esecuzione del giudicato ex art. 112 del D.Lgs. n. 104/2010.