Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18149 del 2 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 1052 cod. civ., la costituzione coattiva di una servitù di passaggio può essere riconosciuta anche a favore di fondi non interclusi, qualora ciò sia necessario per consentire l'accessibilità agevole agli edifici privati da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria, in conformità con i principi espressi dalla Corte costituzionale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.