(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1052 cod. civ., la costituzione coattiva di una servitù di passaggio può essere riconosciuta anche a favore di fondi non interclusi, qualora ciò sia necessario per consentire l'accessibilità agevole agli edifici privati da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria, in conformità con i principi espressi dalla Corte costituzionale.