(massima n. 1)
La costituzione coattiva di una servitù di passaggio, ai sensi dell'art. 1052 c.c., a favore di fondo non intercluso, postula la rispondenza della relativa domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Tale requisito perciò trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se rispondente all'interesse generale della produzione, da valutare non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione.