(massima n. 1)
In tema di servitù prediale, la domanda di ampliamento coattivo di un precedente passaggio pedonale (e di trasformazione dello stesso in via di transito per veicoli a trazione meccanica) e quella di costituzione di passaggio coattivo, pur avendo presupposti in parte identici (quali, ex art. 1051 primo, secondo e terzo comma c.c., la mancanza di uscita diretta sulla via pubblica del fondo a vantaggio del quale il passaggio dovrebbe essere ampliato o costituito e l'esigenza di uso di coltivazione del fondo stesso) hanno contenuto ed oggetto diversi, in quanto la domanda di ampliamento della servitù (art. 1051 comma terzo c.c.) presuppone la preesistenza di un passaggio e la possibilità di allargamento, mentre la domanda di costituzione del passaggio coattivo (art. 1051 comma primo e secondo) è sperimentabile solo in presenza di una situazione di non asservimento pregresso del fondo da attraversare; dalla ontologica diversità delle due azioni consegue che, qualora sia stata dall'attore proposta domanda di ampliamento del passaggio per accedere alla pubblica via che si assume esistente sul fondo del convenuto, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, accertata l'inesistenza della addotta servitù, costituisca il passaggio coattivo, pur se non richiesto.