(massima n. 1)
In materia di servitù, la diversità delle ipotesi di cui all'art. 1051, terzo comma, cod. civ. ed all'art. 1052 cod. civ., le quali, pur avendo in comune il presupposto dell'accesso già esistente alla pubblica via, si differenziano poiché nel primo caso il passaggio coattivo è realizzabile sul fondo già servente, mentre nel secondo esso viene attuato su altro fondo, non osta a che il giudice accolga le distinte domande cumulativamente proposte, disponendo, da un lato, l'ampliamento del preesistente passaggio nel tratto in cui ciò sia possibile e costituendo, dall'altro, una nuova servitù per il tratto in cui, stante l'impossibilità dell'allargamento, il transito risulti inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo dominante.