(massima n. 1)
La servitù di passaggio coattivo regolata dall'art. 1052 c.c., come tutte le servitù prediali, è caratterizzata dalla necessaria inerenza ad un fondo dominante, nel senso che da questo debbono essere tratti direttamente i vantaggi in vista dei quali si è creato il vincolo di asservimento. Pertanto, qualora più fondi, appartenenti a diversi proprietari siano inseriti in un complesso aziendale gestito da un unico affittuario, la suddetta servitù può essere costituita esclusivamente a vantaggio dei singoli fondi e non dell'impresa agricola in sé considerata, con la conseguenza che l'utilità della servitù deve essere esaminata in rapporto ai fondi medesimi, senza alcun riguardo all'esigenza dell'impresa.