(massima n. 1)
In favore del fondo intercluso, ma gią fruente di accesso alla via pubblica in forza di servitł volontaria su altro fondo, la possibilitą di costituire coattivamente, su un terzo fondo, una servitł di passaggio, per altro sbocco sulla via pubblica, esula dalla previsione dell'art. 1051 c.c., restando regolata dal successivo art. 1052, e, pertanto, trova presupposto nelle circostanze che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente, che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso, che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente.