(massima n. 1)
A norma dell'art. 1052 c.c. può disporsi il passaggio coattivo a favore di un fondo non intercluso, quando il suo accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente in relazione ai bisogni oltre che insuscettibile di ampliamento e si riconosca dall'autorità giudiziaria la rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Tale fattispecie ha in comune con quella contemplata dall'art. 1051, comma terzo c.c. il presupposto di un'uscita già esistente sulla via pubblica, ma ne differisce per il fatto che mentre l'ampliamento coattivo è realizzabile solo a danno del fondo già servente, ai fini della coltivazione e del conveniente uso del fondo dominante, il passaggio coattivo in questione è realizzabile a danno di altro fondo nel concorso del cennato riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria.