(massima n. 1)
Le domande di cui agli artt. 1051 e 1052 hanno titolo diverso. I fatti ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051, primo comma c.c.); per il fondo relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051, terzo comma c.c.); per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilitą di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.).