La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini era sorta in seguito alla domanda di liquidazione, formulata da un avvocato nei confronti del Ministero della Giustizia, in relazione ai compensi dovutigli per aver svolto l’incarico di difensore di fiducia di due clienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Tale istanza, però, era stata respinta anche in sede di opposizione, in quanto il Tribunale adito aveva ritenuto di dover rilevare d’ufficio la prescrizione presuntiva del credito azionato, trattandosi di un credito rientrante nel novero delle obbligazioni di diritto pubblico, in cui il rapporto obbligatorio assumeva rilievo non solo tra le parti, ma anche nei confronti dell’intera collettività, dovendosi far fronte al pagamento con denaro dei contribuenti.
Avverso tale decisione, il legale ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, denunciando, innanzitutto, una violazione degli articoli 2946 e 2956 del c.c., nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto applicabile l’istituto della prescrizione presuntiva anche nei confronti dei crediti invocati verso lo Stato, trattandosi di una soluzione del tutto incompatibile con le regole della contabilità pubblica.
Con un secondo motivo di ricorso, si eccepiva la violazione dell’art. 2938 del c.c., laddove il Giudice di merito aveva ritenuto di poter rilevare d’ufficio la prescrizione presuntiva.
Con un terzo motivo di doglianza il ricorrente eccepiva, infine, la violazione dell’art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, nonché degli articoli 2946 e 2954 del c.c., in quanto, a suo avviso, il Tribunale aveva errato nel ritenere che fossero venuti meno i presupposti che legittimavano il provvedimento da lui richiesto.
La Suprema Corte ha accolto con rinvio il ricorso.
Gli Ermellini hanno, innanzitutto, ribadito come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “anche le prescrizioni presuntive sono sottoposte al divieto del rilievo d’ufficio da parte del giudice” (Cass. Civ., n. 5959/1996), in quanto l’eccezione deve essere specifica, non potendosi, a tal fine, estendere l’eccezione di prescrizione estintiva alla diversa ipotesi della prescrizione presuntiva (cfr. Cass. Civ., n. 16486/2017).
Secondo la Cassazione, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la natura pubblica del debitore non è idonea ad incidere su tale regola.
Quanto, poi, alla dedotta originaria incompatibilità tra l’eccezione di prescrizione presuntiva ed il credito controverso, la Cassazione ha già avuto modo di precisare che l’istituto della prescrizione presuntiva non è applicabile nei casi in cui il credito sia vantato nei confronti di un’amministrazione dello Stato e, più precisamente, nei confronti di un Ministero (cfr. Cass. Civ., n. 30539/2017).
Alla luce di tali precisazioni i Giudici di legittimità hanno ritenuto opportuno affermare il principio di diritto per cui “in caso di crediti vantati nei confronti dell'amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva”.