(massima n. 1)
L'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 3 c.c. del diritto al compenso spettante ad un notaio per le sue prestazioni professionali, essendo fondata su di una presunzione legale di pagamento, non può trovare accoglimento nel caso in cui il debitore ammetta di non avere corrisposto direttamente al professionista il compenso dovuto, ma di essersi affidato a terzi delegati per il pagamento; l'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che a norma dell'art. 2959 c.c. impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è, infatti, ravvisabile anche nel caso in cui il debitore eccepisca che altri sia il soggetto tenuto all'adempimento.