Cass. civ. n. 29320/2021
Quando la controversia di primo grado sia stata definita sulla base di un giuramento suppletorio, il giudice di appello, investito con i motivi di gravame della questione relativa alla sussistenza dei requisiti per la sua ammissione, non può revocare l'ordinanza di ammissione del mezzo istruttorio, ma può procedere alla rivalutazione dell'intero materiale probatorio raccolto prima della sua delazione e decidere la causa prescindendo dall'esito dello stesso, ove ritenga acquisiti elementi sufficienti già prima dello stesso, senza che, a tal fine, sia necessaria una contestazione in primo grado sull'ammissibilità o sulla decisività del giuramento medesimo. (Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/07/2016).
Cass. civ. n. 16216/2019
Il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, benché deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, purché il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al "thema decidendum" oggetto della controversia.
Cass. civ. n. 21089/2015
In tema di risarcimento del danno per falso giuramento, l'intervenuto decreto di archiviazione perché il fatto non sussiste non impedisce al giudice civile di valutare se per i medesimi fatti, sottoposti al suo vaglio per fini risarcitori, siano ravvisabili gli estremi del reato, trattandosi di provvedimento che ha come presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere.
Cass. civ. n. 22037/2009
La prestazione del giuramento suppletorio (così come di quello decisorio), ai sensi dell'art. 2738 c.c., implicando una presunzione "iuris et de iure" in ordine all'esistenza dei fatti che ne hanno formato oggetto svincola l'esito del giudizio civile da quello dell'eventuale procedimento penale per falsità del giuramento stesso, la cui definizione può soltanto costituire titolo per le pretese risarcitorie da avanzare verso chi abbia giurato il falso. Ne consegue che, nell'ipotesi di un giuramento così configurato, deve considerarsi erronea la sospensione necessaria del procedimento civile, non ricorrendo alcun caso di pregiudizialità né alcuna delle altre situazioni legali che autorizzino detta sospensione.
Cass. civ. n. 3821/2000
È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 2738 commi primo e secondo c.c. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto le sentenze nn. 105 e 334 del 1996 rese dalla Corte costituzionale, nel dichiarare la parziale incostituzionalità della norma, sia in relazione ai riferimenti religiosi della formula di ammonimento, sia in relazione alla mancata previsione della possibilità di conoscenza da parte del giudice civile del reato di falso giuramento, hanno in ogni caso ribadito la validità del giuramento come mezzo di prova nel nostro ordinamento.
Cass. civ. n. 631/1997
In materia di giuramento decisorio, le disposizioni dell'art. 2738, primo comma, c.c., sono indicative della volontà del legislatore di impedire, anche prima del passaggio in giudicato della sentenza, ogni possibilità di rimettere in discussione, per effetto delle deduzioni difensive delle parti, l'esito della causa determinato dalla prestazione del giuramento. Ne consegue che, ove il convenuto abbia eccepito la prescrizione presuntiva del credito azionato e l'attore abbia al medesimo deferito il giuramento decisorio sull'avvenuta estinzione dell'obbligazione, la prestazione di tale mezzo di prova condiziona la decisione, a nulla valendo, se successiva, l'eventuale asserzione della parte che possa essere valutata come ammissione della non avvenuta estinzione dell'obbligazione. (Nella specie, dopo che i convenuti avevano prestato il giuramento loro deferito, confermando di avere soddisfatto il creditore, il loro difensore nella comparsa conclusionale aveva rilevato che comunque l'attore non aveva provato il diritto azionato).
Cass. civ. n. 12277/1992
L'art. 2738, ultimo comma, c.c., a norma del quale, in caso di litisconsorzio necessario, il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice, esclude l'efficacia di prova legale del giuramento sia nei confronti dei litisconsorti che lo hanno prestato sia nei confronti di quelli che, per qualsiasi causa, non lo hanno prestato: infatti, la norma non distingue tra gli uni e gli altri litisconsorti trovando il suo fondamento nella impossibilità logica di una diversificazione della efficacia della prova nei confronti delle parti di un rapporto che, essendo unico ed inscindibile, deve necessariamente essere unitariamente valutato.
Cass. civ. n. 2614/1988
In conseguenza della prestazione del giuramento, il giudice, essendo vincolato alle risultanze di esso, non può procedere ad altre valutazioni probatorie; tuttavia l'espletamento di tale mezzo istruttorio non impedisce al terzo d'intervenire nel procedimento — purché anteriormente alla rimessione della causa al collegio — per far valere, in forza della propria autonomia processuale, i suoi diritti verso una (intervento adesivo autonomo) o entrambe le parti (intervento principale), adducendo fatti e circostanze idonei a rimuovere nei propri confronti gli effetti negativi del giuramento.
Cass. civ. n. 3111/1982
Con riguardo al credito di una società di fatto, la prestazione del giuramento decisorio da parte del socio munito del potere di rappresentanza, e costituitosi in giudizio in tale veste, spiega gli effetti di cui all'art. 2738 primo comma c.c., restando irrilevante che il giuramento stesso sia stato irritualmente deferito anche ad altro socio, con potere di rappresentanza disgiuntiva della società medesima, rimasto contumace e non presentatosi per prestare il giuramento.
Cass. civ. n. 1241/1978
Quando la condanna per il reato di falso giuramento non può essere pronunciata perché il reato è estinto, il giudice civile, ai sensi della seconda parte del secondo comma dell’art. 2738 c.c., può accertare, al limitato fine del risarcimento del danno, la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, avvalendosi altresì delle prove eventualmente già raccolte, con le garanzie di legge, nel procedimento penale; la relativa valutazione, se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici, è incensurabile in sede di legittimità.