L'eccezione è rigettata(1), se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
L'eccezione è rigettata(1), se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 35211/2021
In tema di prescrizione presuntiva (nella specie, relativamente a compensi per attività professionale), non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'ammissione del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio in cui il credito che si assume prescritto venga azionato, rilevando essa, in tal caso, solo ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione ex art. 2944 c.c.Cass. civ. n. 18631/2021
In tema di prescrizioni presuntive, l'indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte (o del suo comportamento processuale), al fine di stabilire se importino o meno ammissione della mancata estinzione del debito agli effetti dell'articolo 2959 c.c., dà luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato sulle ragioni all'uopo adottate dal giudice del merito, in quanto confacenti e coerenti.Cass. civ. n. 32236/2019
La proposizione di un'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale al riconoscimento del debito, in quanto l'art. 2959 c.c. va inteso nel senso che l'ammissione giudiziale del mancato pagamento comporta il rigetto dell'eccezione, ma non anche che l'eccezione implichi l'ammissione del fatto costitutivo del debito; analogamente il principio va esteso anche al caso di eventuali ammissioni contenute negli atti difensivi ascrivibili al procuratore "ad litem", non avendo le stesse natura confessoria. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/01/2015).Cass. civ. n. 30058/2017
La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione.Cass. civ. n. 2977/2016
Il debitore che neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta, sicché va disattesa, ex art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile.Cass. civ. n. 26986/2013
In tema di prescrizione presuntiva, l'affermazione del debitore in ordine all'insussistenza della obbligazione di pagamento (nella specie, il compenso spettante ad un professionista per la sua opera) è inconciliabile con la proposizione della relativa eccezione e vale come ammissione della mancata estinzione di essa.Cass. civ. n. 12771/2012
In tema di prescrizioni presuntive, l'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva) può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell'entità della somma richiesta.Cass. civ. n. 9509/2012
In tema di prescrizione presuntiva (nella specie, del credito retributivo da lavoro), non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'ammissione del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio, assumendo valore, in questo caso, solo ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.Cass. civ. n. 14927/2010
L'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che a norma dell'art. 2959 c.c. impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il debitore affermi di aver pagato il dovuto, ma in un ammontare inferiore all'importo preteso dal creditore, giacché le contestazioni sul "quantum debeatur" ridondano per la differenza sull'"an debeatur" e implicano, quindi, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza in essere del rapporto controverso.Cass. civ. n. 6940/2010
La dichiarazione dell'erede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito del defunto soggetto a prescrizione presuntiva, di non essere informato se il debito sia stato o meno estinto dal suo dante causa, implica ammissione dell'avvenuta costituzione dei rapporto da cui è sorto il credito azionato ma non anche ammissione che l'obbligazione non è stata estinta e, pertanto, non importa il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, fatta valere. Ne consegue che spetta al giudice di merito valutare se il comportamento complessivamente posto in essere dall'erede sia, o meno, incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione presuntiva.Cass. civ. n. 26219/2009
La proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale a riconoscimento del debito oggetto di controversia. in quanto, secondo il disposto di cui all'art. 2959 c.c., l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione comporta soltanto il rigetto dell'eccezione anzidetta, ma non già l'incompatibilità della stessa eccezione con la deduzione di ulteriori eccezioni e difese di merito concernenti il rapporto obbligatorio, che, pertanto, devono essere esaminate e decise in sentenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'eccezione di legittimazione passiva del debitore convenuto in giudizio, da questi sollevata in via principale rispetto all'ulteriore eccezione di prescrizione presuntiva del debito controverso).Cass. civ. n. 21107/2009
L'eccezione di prescrizione presuntiva non può essere utilmente sollevata dal debitore che abbia ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, dovendosi ritenere che tale situazione ricorra allorché il debitore neghi l'esistenza, in tutto o in parte, del credito oggetto della domanda, ovvero eccepisca che il vero creditore sia persona diversa da quella che agisce in giudizio oppure sostenga di avere soddisfatto il creditore in riferimento ad un rapporto di contenuto ridotto rispetto a quello oggetto della controversia.Cass. civ. n. 22081/2007
In tema di prescrizioni presuntive, la relativa eccezione della parte opponente trova rigetto, ai sensi dell'articolo 2959 c.c., anche quando l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta è fatta dal suo difensore munito di procura alle liti, seppure sprovvisto di procura speciale. (Nella specie la S.C., cassando l'impugnata sentenza, ha ritenuto che non potesse essere valutata come ammissione incompatibile con l'eccezione quanto contenuto nella missiva che nel corso delle fasi precedenti il contenzioso giudiziario proveniva da un legale non ancora incaricato del mandato difensivo).Cass. civ. n. 11195/2007
In tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.Cass. civ. n. 7883/2006
A norma dell'art. 2959 c.c., la eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, sia pure implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta. Tuttavia, la dichiarazione del debitore che affermi di non sapere se il suo dante causa abbia, prima del trasferimento del debito, provveduto o meno al pagamento dello stesso, non costituisce ammissione di mancata estinzione dell'obbligazione. (Fattispecie relativa al debito concernente il pagamento del compenso professionale per l'incarico di redazione del progetto di ristrutturazione di un ospedale, debito sorto in capo ad un ente ospedaliero e trasferito alla U.s.l. per effetto della istituzione del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978 e dell'art. 87 della legge reg. della Puglia n. 8 del 1981).Cass. civ. n. 5563/2004
Le prescrizioni brevi, (che sono alternative alla prescrizione decennale ordinaria, pur avendo il medesimo fondamento dell'inerzia e del mero decorso del tempo, e comportano l'estinzione del credito senza possibilità di prova del mancato pagamento) e le prescrizioni presuntive, (che si fondano invece sulla presunzione di pagamento, secondo gli usi correnti, possono essere vinte dalla prova contraria e non sono incompatibili con l'ammissione del debitore di non avere estinto il debito ovvero la contestazione della sua esistenza) sono entrambe applicabili al rapporto di lavoro subordinato, salva la diversa decorrenza in funzione della stabilità o meno del rapporto stesso.Cass. civ. n. 10998/2001
L'eccezione di prescrizione presuntiva è perfettamente compatibile con quella di pagamento, quando si eccepisce il completo adempimento.Cass. civ. n. 6850/2001
Nell'eccezione di prescrizione presuntiva non può ritenersi compresa anche l'eccezione di prescrizione estintiva, stante l'incompatibilità dei due istituti che si fondano il primo su una presunzione di pagamento ed il secondo sulla semplice inerzia del titolare del diritto nel richiedere la sua attuazione. Pertanto proposte in primo grado ambedue le eccezioni e riproposta in appello solo quella di prescrizione presuntiva, l'eccezione di prescrizione estintiva deve ritenersi rinunciata ex art. 346 c.p.c. e non può, quindi, essere riproposta ili sede di legittimità, ritenendola compresa in quella della prescrizione estintiva.Cass. civ. n. 634/2000
La proposizione di un'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale al riconoscimento del debito da parte del convenuto, in quanto il disposto dell'art. 2957 c.c. va inteso nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non anche che la proposizione di quest'ultima determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito.Cass. civ. n. 13291/1999
La contestazione, da parte del debitore convenuto, dell'esattezza dei conteggi allegati dall'attore a fondamento di una determinata pretesa creditoria implica l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione e, pertanto, comporta, ai sensi dell'art. 2959 c.c., il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, opposta dallo stesso debitore.Cass. civ. n. 2124/1994
L'ammissione di non aver estinto il debito, da cui deriva il rigetto dell'eccezione di prescrizione (presuntiva), può risultare anche per implicito, in particolare, dalla contestazione della legittimazione passiva della somma richiesta e dell'entità della stessa, e dalla richiesta di compensazione con il credito vantato a titolo risarcitorio.Cass. civ. n. 362/1994
Le deduzioni, con le quali il debitore, ferma restando la originaria esistenza del debito, assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto, non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, perché non sono incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, ma ad essa aderiscono e la confermano.Cass. civ. n. 10332/1993
L'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata se il debitore sostenga di avere soddisfatto il creditore in riferimento ad un rapporto di contenuto diverso e ridotto rispetto a quello oggetto della controversia, con implicita negazione del credito, sia pure limitatamente ad una parte di esso, e non anche, nel caso di rapporti giuridici distinti, ancorché aventi ad oggetto analoghe prestazioni (nella specie: prestazioni professionali), per i quali la pluralità dei crediti fatti valere comporta, per l'autonomia dei rapporti stessi, la possibilità di riferire la prescrizione presuntiva anche soltanto ad alcuni di essi.
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