(massima n. 1)
Le prescrizioni presuntive trovano applicazione solo con riferimento ai rapporti che si svolgono senza formalità. Ne consegue che il diritto degli arbitri al rimborso delle spese e all'onorario non è assoggettato alla prescrizione prevista dall'art. 2956, comma 1, n. 2), c.c., in quanto la costituzione del collegio e l'investitura dei suoi componenti non ha luogo in via informale ma all'esito di una particolare procedura (artt. 810 e 813 c.c.) che richiede uno scambio di atti redatti per iscritto a pena di nullità e che può implicare, al pari della procedura di liquidazione diretta da parte degli arbitri, anche l'intervento suppletivo dell'autorità giudiziaria.