Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151(1), ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato [585 c.c.](2).
Il coniuge cui è stata addebitata la separazione [151 c.c.] con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto(3). L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta(4). La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.
Note
(1)
Quindi sia nell'ipotesi in cui vi sia stata separazione consensuale (v. art.
158 del c.c.), sia in caso di separazione giudiziale con addebito a carico del coniuge defunto o senza addebito.
(2)
Oltre alla quota di legittima a cui ha diritto, al coniuge spettano anche i diritti d'uso (v. art.
1021 del c.c.) e di abitazione (v. art.
1022 del c.c.) di cui all'art.
540 del c.c. sulla casa assegnata in sede di separazione (v. art.
155 quater del c.c.).
(3)
Colui a cui sia stata addebitata la separazione perde i diritti successori nei confronti del coniuge deceduto. Se al momento dell'apertura della successione il coniuge superstite ha diritto agli alimenti, a questo deve essere corrisposto un assegno vitalizio, il cui importo varia in relazione al numero dei legittimari (con l'esclusione di eventuali altri eredi) e alla consistenza del patrimonio ereditario. Si tratta di un legato obbligatorio
ex lege.
L'assegno è dovuto a prescindere dalla permanenza di un effettivo stato di bisogno, a differenza di quanto previsto per gli alimenti.
(4)
Il coniuge divorziato non ha alcun diritto successorio alla morte dell'ex coniuge. L'art. 9
bis della L. 1 dicembre 1970, n. 890 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"), tuttavia, prevede che "
1.A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.
2. Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito."