(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
156 Circa la decorrenza degli effetti della legittimazione per decreto reale è stato considerato inopportuno il criterio del progetto definitivo (art. 297), il quale, nel caso di legittimazione richiesta in base alla procura a contrarre matrimonio, non più seguito per la morte del mandante, riconosceva efficacia alla legittimazione dalla data della morte del mandante, purché la legittimazione fosse richiesta entro un anno da tale data, e sono stati fatti voti per la soppressfone di questo termine, onde riconoscere, senza limitazione, efficacia retroattiva al decreto. E' sembrato grave prescindere dall'osservanza di un congruo termine nella presentazione della domanda, poiché una legittimazione domandata e concessa a notevole distanza dalla morte del genitore potrebbe portare notevoli turbamenti nelle posizioni acquisite dai terzi. E' stato pertanto mantenuto il criterio di massima del progetto definitivo. Tuttavia, è stata estesa l'efficacia retroattiva della legittimazione a tutti i casi in cui il decreto intervenga dopo la morte del genitore (
art. 290 del c.c. capoverso).