Come si divide l’eredità quando il defunto non ha redatto un testamento?
Devi sapere che il nostro ordinamento distingue due tipi di successione in caso di morte.
Si parla di successione testamentaria quando il defunto (che, nel linguaggio giuridico, si chiama de cuius) ha redatto il testamento (art. 587 del c.c.): ossia, un atto con cui il soggetto dispone di tutto o parte del suo patrimonio per il tempo successivo alla sua morte.
Nello specifico, il codice civile prevede tre modi per fare testamento:
- il testamento olografo. Il testatore scrive di proprio pugno il testamento e lo conserva;
- il testamento pubblico. In tale ipotesi, il testatore (colui che fa testamento) detta le proprie volontà ad un notaio, il quale provvede a redigere il documento e a farlo firmare all’interessato. In questo caso, è il notaio a conservare il testamento;
- il testamento segreto. Il testatore scrive il testamento e poi lo consegna al notaio, il quale lo custodisce.
Invece, quando il defunto non ha lasciato un testamento, si parla di successione legittima. “Legittima” poiché è la legge (il codice civile) a disciplinare questo particolare tipo di successione, stabilendo i criteri e i soggetti ai quali i beni del defunto devono essere assegnati.
Il codice (l’art. 565 del c.c.) stabilisce che, nella successione legittima, l’eredità si devolve seguendo un determinato ordine gerarchico e rispettando varie regole.
In linea generale, in mancanza di un testamento, l’eredità si devolve al coniuge superstite, alla persona unita civilmente, ai discendenti (come i figli), agli ascendenti (come i genitori), ai collaterali (fratelli, sorelle e cugini), agli altri parenti dal terzo al sesto grado e, infine, allo Stato.
Come si può notare, nella logica della legge, i congiunti più prossimi al defunto escludono i più lontani. Questo perché i criteri stabiliti dal codice civile guardano all’intensità del vincolo di parentela che unisce i congiunti al defunto. Ecco perché si dice che il fondamento della successione legittima è la solidarietà del vincolo familiare (parentale o coniugale).
Dunque, l’eredità come viene suddivisa con il coniuge superstite in caso di successione legittima?
Il codice (art. 581 del c.c. e art. 583 del c.c.) prevede che l’eredità spetti al coniuge del defunto:
- in mancanza di figli e di altri parenti (ascendenti, fratelli e sorelle) del defunto, al coniuge spetta l’intera eredità;
- con un solo figlio, l’eredità si divide: metà al coniuge e metà al figlio;
- l’eredità si suddivide anche se ci sono più figli, ma con quote diverse: un terzo andrà al coniuge e i restanti due terzi ai figli.
Peraltro, occorre sottolineare che i figli succedono tutti in parti uguali (art. 566 del c.c.).
In pratica, anche se ci sono ascendenti e collaterali del defunto, questi sono esclusi dalla successione se ci sono i figli del morto.
Quindi, il coniuge superstite concorre con i genitori o con fratelli e sorelle soltanto se non ci sono figli. In questo caso, la legge (l’art. 582 del c.c.) precisa che i due terzi dell’eredità vanno al coniuge, mentre il restante terzo va agli ascendenti, fratelli e sorelle.
Però, quanto detto vale anche per il coniuge separato?
La risposta è sì. Il coniuge, anche se separato, conserva tutti i diritti ereditari. Tuttavia, c’è un’eccezione a questa regola: il coniuge separato non ha diritto di succedere quando sia stata addebitata a lui la separazione ai sensi della normativa vigente (comma 2 dell’art. 151 del c.c.).
Al contrario, in caso di divorzio, l’ex coniuge perde il diritto a partecipare alla successione.