Č la facoltā attribuita dalla legge ai figli legittimi, in concorso con i figli naturali, di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la quota di ereditā spettante ai figli naturali che non si oppongono. In caso di opposizione, č il giudice a valutare le circostanze personali e patrimoniali del caso. La ratio di questa norma sta nell'esigenza di evitare che i figli legittimi e i loro discendenti siano costretti a subire una comunione indesiderata con i figli naturali: il diritto di commutazione č l'unica residua discriminazione tra figli naturali e legittimi.