(massima n. 3)
Al legittimario che ottiene la reintegrazione della propria quota di riserva mediante l'attribuzione di beni in natura spetta la corresponsione,da parte dell'erede testamentario assoggettato a riduzione, dei frutti dei beni ereditari con decorrenza dal momento dell'apertura della successione e nella misura corrispondente alla quota astratta di ereditā spettante al legittimario medesimo.