(massima n. 1)
Nel giudizio promosso dall'erede riservatario per la riduzione del legato o della donazione di immobile, a norma dell'art. 560 c.c., la restituzione dell'intero immobile può essere imposta al convenuto (sempreché esso non sia anche legittimario ed il valore del bene non superi l'importo della disponibile e della quota che gli spetta come legittimario), alla duplice condizione che non sia possibile separare senza pregiudizio una porzione di detto immobile, e che il medesimo convenuto abbia su di esso un'eccedenza superiore al quarto della disponibile.