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Articolo 489 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Incapaci

Dispositivo dell'art. 489 Codice Civile

I minori [2 c.c.], gli interdetti [414 c.c.] e gli inabilitati [415 c.c.] non si intendono decaduti dal beneficio d'inventario [471, 472 c.c.], se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione [431 c.c.], qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione(1).

Note

(1) Quando il chiamato all'eredità sia minore, interdetto o inabilitato l'eredità deve essere accettata con il beneficio di inventario, a norma degli articoli 471 e 472 del c.c.. Per tali soggetti non operano le decadenze di cui agli articoli 485 e 487 del c.c. La possibilità di accettare l'eredità con il beneficio di inventario viene meno se, entro un anno dal compimento della maggior età o dalla cessazione dello stato di incapacità, non siano state rispettate le norme di cui agli articoli 484 ss. del c.c..
Resta salvo il termine di prescrizione di cui all'art. 480 del c.c..

Ratio Legis

La norma prevede una proroga dei termini di decadenza dall'accettazione beneficiata per gli incapaci, dando a questi la possibilità di rimediare all'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 485 e 487 del c.c. entro un anno dalla cessazione dello stato di incapacità.

Spiegazione dell'art. 489 Codice Civile

La norma in esame prevede l'inammissibilità della decadenza dal beneficio di inventario dei soggetti incapaci.

La norma ha principalmente finalità cautelari in quanto garantisce che i suddetti soggetti non decadano dal beneficio a causa di dimenticanze o inadempienze da parte dei loro legali rappresentati.

La tutela si sostanzia nella proroga del termine previsto per il compimento dell'inventario.

La redazione dell'inventario infatti potrà essere compiuta entro un anno dal compimento della maggiore età del minore o dal cessare dello stato di interdizione o inabilitazione allorchè l'interessato non voglia decadere dal beneficio di inventario.

Fino allo scadere di tale termine, l'incapace il cui legale rappresentante abbia accettato in suo nome e conto l'eredità con beneficio di inventario, ma non abbia redatto il relativo inventario a norma dell'art. 484 del codice civile, secondo la dottrina preferibile, acquista la qualità di erede beneficiato.

Qualora si aderisse, invece, all'opposta tesi secondo la quale nell'ipotesi in esame l'incapace non acquisterebbe la qualità di erede, ma resterebbe chiamato all'eredità, lo stesso sarebbe esposto al pericolo del decorso del termine di prescrizione del diritto di accettare così esponendolo al rischio che gli venga preclusa la possibilità di diventare erede.

Secondo al dottrina prevalente, stante il carattere eccezionale della norma in oggetto, la stessa non potrebbe essere applicata analogicamente alle persone giuridiche sebbene anche in capo alle stesse sia previsto l'obbligo di accettare l'eredità con beneficio di inventario.

Si ritiene, quindi, che in caso di mancata redazione nei termini di legge dell'inventario, si configuri nei confronti della persone giuridiche un'ipotesi di incapacità a succedere.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 489 Codice Civile

Cass. civ. n. 15267/2019

L'art. 489 c.c. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato all'eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l'inventario nel termine di un anno dal suo compimento così da garantire la sua responsabilità "intra vires hereditatis". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, a fronte dell'accettazione con beneficio d'inventario operata dal legale rappresentante del minore senza tuttavia aver provveduto all'inventario, ha ritenuto "tamquam non esset" la rinuncia all'eredità successivamente effettuata dall'erede divenuto maggiorenne). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/05/2013).

Cass. civ. n. 10054/2014

In tema di accettazione beneficiata, il prolungamento dei termini per la redazione dell'inventario in presenza di minori chiamati all'eredità, ai sensi dell'art. 489 cod. civ., non si estende ai loro rappresentanti che eventualmente siano chiamati in proprio.

Cass. civ. n. 9648/2000

L'eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con beneficio di inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla ed improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede. Da ciò consegue che, nel caso di chiamata di un minore, non può verificarsi la decadenza dello stesso dalla possibilità di accettazione con beneficio di inventario, prevista dall'art. 485 c.c. allorché questa norma stabilisce che il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, in difetto di che si considera erede puro e semplice. Più in particolare, nel caso di successione di un minore, la decadenza dal beneficio di inventario potrà verificarsi unicamente ai sensi dell'art. 489 c.c., che prevede la diversa ipotesi del mancato compimento dell'inventario entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età.

Cass. civ. n. 2276/1995

Qualora il genitore esercente la potestà sul figlio minore chiamato all'eredità faccia l'accettazione prescritta dall'art. 471 c.c., da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 c.c.) ma non compia l'inventario – necessario solo per poter usufruire della limitazione della responsabilità – e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'eredità resta acquisita da quest'ultimo, che va però considerato erede puro e semplice (art. 489 c.c.).

Cass. civ. n. 9142/1993

La disposizione dell'art. 485 c.c., secondo cui il chiamato all'eredità che è a qualunque titolo nel possesso dei beni ereditari, è considerato erede puro e semplice, ove non ottemperi alle disposizioni circa la compilazione dell'inventario nel termine prescritto, non è applicabile (anche ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione dei legittimari) nell'ipotesi di eredità devolute ai minori, posto che nei confronti di tali soggetti la decadenza dal beneficio d'inventario non può avvenire, a norma dell'art. 489 c.c., se non al compimento di un anno dalla maggiore età, restando escluso che, una volta che l'inventario sia stato eseguito, sia pure nel mancato rispetto del termine di cui all'art. 485 citato, ma in costanza della minore età del chiamato, questi debba reiterare, per conservare la posizione di erede beneficiario, un inventario già compiuto, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.

Cass. civ. n. 8034/1993

L'art. 489 c.c. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato a suo nome all'eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l'inventario nel termine di un anno dal compimento della maggiore età, in guisa da garantire la sua responsabilità intra vires hereditatis.

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Consulenze legali
relative all'articolo 489 Codice Civile

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I. C. chiede
martedì 21/05/2024
“Buongiorno, vorrei sapere se la rinuncia all’eredità di un minore può essere fatta direttamente dal minore stesso una volta divenuto maggiorenne (quindi senza alcuna richiesta al giudice tutelare da parte dei genitori/tutore, prima del compimento del diciottesimo anno), o se viceversa i genitori/tutore debbano comunque presentare un’istanza prima che il minore raggiunga la maggiore età.
Considerando inoltre che il minore in questione diventerebbe maggiorenne tra circa 14 anni, vorrei sapere anche che termini di prescrizione ci sono. Grazie mille”
Consulenza legale i 27/05/2024
La norma a cui probabilmente si intende in qualche modo fare riferimento è l’art. 489 c.c., ove è previsto che minori, interdetti ed inabilitati hanno un anno di tempo dal compimento della maggiore età o dal venir meno dello stato di interdizione o inabilitazione per provvedere a tutti gli adempimenti di cui agli artt. 484 e ss. c.c. senza decadere dal beneficio di inventario.

Il suddetto art. 489 c.c. non costituisce altro che una conferma di quella generale tutela degli incapaci di cui sono espressione gli artt. 471 e 472 c.c., i quali prevedono appunto per tali soggetti l’obbligo dell’accettazione con beneficio di inventario.
In particolare, si vuole così evitare che si possa verificare in danno dell’incapace un acquisto puro e semplice dell’eredità a causa dell’inerzia del suo rappresentante legale, mentre è certo che non si intende con la medesima norma mantenere intatto, sino alla sopravvenuta capacità, il diritto di accettare.

In effetti, su quanto appena asserito la giurisprudenza non è per niente uniforme, risultando controverso se, in caso di soggetti incapaci, la redazione dell’inventario sia da qualificare come un elemento costitutivo della fattispecie o come un mero adempimento successivo.
Nel primo caso l’incapace manterrebbe la posizione di semplice chiamato, potendo dunque rinunziare all’eredità, mentre nel secondo caso l’omessa redazione dell’inventario entro un anno dal raggiungimento della maggiore età renderebbe il soggetto erede puro e semplice (dovendo, pertanto, rispondere dei debiti e pesi ereditari anche con il proprio patrimonio).

Tale incertezza di opinioni ha indotto la Corte di Cassazione, Sez. II, a rimettere la questione alle Sezioni unite con l’ordinanza interlocutoria n. 34852 del 13.12.2023, con la quale è stato chiesto al supremo consesso di chiarire i seguenti punti:
a) «nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l'accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell'inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari;
b) se - quindi - tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione ex art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell'incapace o solo con la redazione dell'inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio;
c) se il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c. ma non l'inventario, possa rinunciare all'eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall'art. 489 c.c.

Nel dubbio, dunque, ciò che si reputa conveniente consigliare è di decidere sin da subito se accettare o rinunziare all’eredità, chiedendo al giudice tutelare competente la relativa autorizzazione ex art. 321, comma 3 c.c.
In particolare, se si dovesse decidere di accettare, ci si può ovviamente avvalere del disposto di cui all’art. 489 c.c. e, dunque, non occorre redigere subito l’inventario, ma si può ottemperare a tale obbligo entro un anno dal compimento della maggiore età (ovvero tra circa quindici anni).

Se, al contrario, si ha intenzione di rinunziare, non si può attendere il compimento del diciottesimo anno di età (evento per il quale occorrono ancora quattordici anni), in quanto a quella data il diritto di accettare (così come quello di rinunziare) sarà già abbondantemente prescritto ex art. 480 del c.c..