La norma in esame si riferisce, secondo la migliore interpretazione, alle spese sostenute dal delato con denaro personale.
Vengono assimilate alla
rinunzia tutte le altre ipotesi in cui viene meno la
delazione per cause diverse dalla rinunzia quali la decadenza dal diritto di accettare l'eredità o la scoperta di un testamento successivo.
La norma rinvia alla disciplina della
gestione di affari altrui alla luce del fatto che il soggetto che rinuzia all'eredità si considera come se non fosse mai stato chiamato in virtù dell'efficacia retroattiva della rinunzia stessa.
Ne consegue che l'eventuale attività gestoria dallo stesso compiuta ai sensi dell'art.
460 del codice civile risulti
ex post essere stata attuata nell'interesse altrui con conseguente diritto in capo al gestore alla restituzione delle spese sostenute ai sensi dell'art.
2031 del codice civile.
La previsione del solo rimborso delle spese presuppone la gratuità dell'amministrazione del chiamato poiché quest'ultimo, nell'amministrare il patrimonio ereditario, ha agito anche nel proprio interesse.
Il diritto al rimborso implica altresì in capo al delato l'obbligo di
rendiconto dell'attività compiuta.
Detto rendiconto ha lo scopo, oltre che di individuare con esattezza le spese sostenute, anche di valutare gli atti a cui tali spese ineriscono, al fine di stabilire se l'attività posta in essere dal delato sia stata o meno mantenuta nei limiti di cui all'art.
460 del codice civile.