(massima n. 1)
Il «titolo idoneo» a trasferire la proprietą od a costituire un diritto reale su bene immobile, richiesto per l'usucapione decennale di cui all'art. 1159 c.c., deve consistere in un atto traslativo a titolo particolare, e non puņ essere ravvisato in una successione universale mortis causa; quest'ultima, infatti, determinando il subentrare del successore nell'intero patrimonio del de cuius, od in una quota ideale di esso, non consente di accertare la necessaria precisa corrispondenza fra l'oggetto dell'usucapione e quello del titolo, dal quale deve risultare con esattezza l'immobile od il diritto immobiliare trasmesso.