(massima n. 2)
In caso di successione legittima, non č necessario altro titolo, per la vocazione ereditaria, che la qualitą di erede legittimo, mentre l'accettazione anche tacita della ereditą - la quale puņ risultare dalla stessa proposizione dell'azione in veste di erede - č titolo necessario e sufficiente per l'acquisto della proprietą dei beni relitti.