(massima n. 2)
Per la proposizione di un'eccezione non si richiede l'impiego di formule sacramentali, ma è sufficiente qualsiasi deduzione, ed anche l'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, che riveli l'intento del deducente di contrastare la domanda avversaria. Incorre, pertanto, in error in procedendo il giudice di merito che, di fronte ad una richiesta di prova, da parte del convenuto, rivolta a dimostrare il possesso ultraventennale del bene controverso e a paralizzare, così, la pretesa di controparte, ometta di esaminare l'eccezione riconvenzionale di usucapione implicita in tale richiesta, anche se non espressamente formulata, e di valutare, conseguentemente, l'ammissibilità e la rilevanza del mezzo invocato.