(massima n. 1)
La morte del debitore d'imposta comporta il trasferimento agli eredi della relativa obbligazione tributaria per effetto della mera accettazione, anche implicita, dell'ereditā. Pertanto, ai fini della sussistenza di tale obbligazione in capo agli eredi, č irrilevante che gli atti di accertamento o di riscossione dell'imposta siano stati notificati non all'erede, ma al suo rappresentante legale.