L'interdizione [414] e l'inabilitazione [415] producono i loro effetti(1) dal giorno della pubblicazione della sentenza(2), salvo il caso previsto dall'articolo 416(3).
Note
(1)
Con la sentenza di interdizione si determina l'incapacità totale di agire del soggetto, sottoponendosi a cura l'amministrazione del patrimonio e la rappresentanza legale dell'incapace per tutti gli atti (richiamando l'art. 357 del c.c.). Con la sentenza di inabilitazione, invece, si determina l'incapacità parziale in capo al soggetto (similmente all'emancipazione di cui all'art. 390 del c.c.) residuando in capo allo stesso la possibilità di compiere atti di ordinaria amministrazione.
(2)
Fino al momento della pubblicazione della sentenza, la sentenza di interdizione non avrà la portata di giudicato costitutivo o dichiarativo dell'incapacità legale o naturale dell'interdicendo con effetti retroattivi; sino a questo momento insomma opera una generale presunzione di normale capacità dell'interdicendo (così come dell'inabilitando), dovendosi considerare i suoi atti come validi.
(3)
Cui si rimanda per una più completa analisi; si ricorda che la ratio della norma citata consiste nell'impedire il compimento di atti a sé pregiudizievoli nel periodo intercorrente tra il raggiungimento della maggiore età e la pronuncia.