(massima n. 1)
In tema di mandato in rem propriam, ossia conferito anche nell'interesse del mandatario (odi terzi), il principio di cui all'art.1723, secondo comma, cod. civ. - che ne prevede la non estinzione per morte o incapacitą del mandante - trova applicazione in via analogica solo in caso di fallimento del mandante, e non anche del mandatario, non potendosi per tale circostanza ritenere derogata la regola generale dell'estinzione automatica, posta dall'art. 78 legge fall., nel testo, ratione temporis vigente, anteriore al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (La S.C. ha cosģ affermato il principio dello scioglimento, per effetto della dichiarazione di fallimento sopravvenuta, del mandato conferito dall'acquirente di un immobile in edificio alla societą venditrice, poi fallita, avente per oggetto la redazione di un regolamento di condominio con le relative tabelle millesimali di ripartizione delle spese condominiali).