(massima n. 1)
Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario, in presenza di procura, l'irrevocabilitā prevista dall'art. 1723, secondo comma, c.c. si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante e il mandatario e non č opponibile al terzo debitore, il quale, nell'ipotesi di mandato all'incasso, avuta comunicazione della revoca della procura (sempre possibile in base alla relativa disciplina, in quanto la procura č atto unilaterale recettizio ed astratto, assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante), non č tenuto a corrispondere il pagamento al mandatario, non pių legittimato ad agire in nome del mandante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto legittimo il rifiuto da parte di una U.S.L., terza debitrice, del pagamento richiesto da un'impresa originariamente mandataria per l'incasso dei crediti vantati dai farmacisti verso il predetto ente pubblico, essendo stata detta impresa privata del potere rappresentativo, mercé la revoca implicita della procura, avendo i farmacisti dato alla U.S.L. disposizione irrevocabile di pagamento diretto in loro favore).